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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41573/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (eroina per complessivi kg 9,099). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva inosservanza degli artt. 273, 292 e 192 c.p.p. e vizio cumulativo della motivazione contestando la valutazione della gravità indiziaria: si censurava la mancata o illogica considerazione della mancanza di conoscenza da parte dell'indagato del luogo in cui era custodito lo stupefacente, della mancanza di libero accesso a tale luogo e alla cassetta contenente denaro, della possibile diversa titolarità effettiva dell'appartamento e dell'identificazione di altri soggetti visti frequentare l'abitazione nei giorni precedenti

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza fosse sostanzialmente diretta a una rivalutazione dei fatti e delle prove, materia non sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato la sussistenza della gravità indiziaria sulla base del monitoraggio (controlli diretti e telecamera) che aveva rilevato ripetuti ingressi con atteggiamento guardingo, il trasporto di zaino, trolley e sacco in date specifiche, la disponibilità da parte del ricorrente delle chiavi dell'appartamento e il rinvenimento in quell'appartamento delle chiavi che aprivano il trolley contenente la droga; inoltre la polizia aveva identificato il ricorrente come la persona che entrava ed usciva dallo stabile fino all'arresto in flagranza. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per supposta inosservanza procedurale; la Corte non ha ritenuto che dal testo emergessero vizi di diritto tali da rendere ammissibile il ricorso, trattandosi di contestazioni sul valore probatorio degli elementi

  • art. 292 c.p.p.

    Invocato dal difensore in relazione ai motivi di riesame dell'ordinanza; la Corte ha ritenuto le censure incentrate sulla valutazione del compendio indiziario, quindi non idonee a fondare il ricorso di legittimità

  • art. 192 c.p.p.

    Citato quanto alla motivazione e al vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale logica e priva di vizi tali da essere sindacati in Cassazione

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176 (e successive proroghe)

    Richiamata in relazione al regime procedurale applicato al procedimento (norme emergenziali/ordinarie che disciplinavano termini e procedimenti); indicata come quadro normativo rilevante per lo svolgimento del processo

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; la Corte ordina l'esecuzione degli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La Cassazione non è la sede per rinnovare il sindacato sulle valutazioni di merito e sul valore probatorio degli elementi indiziari: i ricorsi che mirano essenzialmente a contestare la valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • La gravità indiziaria può essere fondata su elementi di monitoraggio e di comportamento (ingressi ripetuti e guardingo, trasporto di bagagli, uso di chiavi) nonché sulla coincidenza tra chiavi repertate e contenitori dove è rinvenuta la droga.
  • La presenza di elementi di riscontro oggettivo (registrazioni di telecamere, monitoraggio, ritrovamento di chiavi che aprono il contenitore con lo stupefacente) rafforza la legittimità della misura cautelare se la motivazione del giudice è logica e coerente.
  • Per impugnare efficacemente in Cassazione una misura cautelare bisogna dedurre vizi di diritto o di motivazione formale rilevanti e specifici, non meri disaccordi sulla valutazione delle prove.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende; dunque valutare il rischio di esito negativo prima di proporre ricorso basato su questioni fattuali.

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