Cassazione Penale, Sentenza n. 3318/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto la richiesta di ammissione alla misura alternativa della semilibertà previo accertamento dell'impossibilità della collaborazione. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione del diritto di difesa per il rigetto della richiesta di rinvio dopo il deposito di documentazione il giorno dell'udienza; 2) vizio di motivazione nella valutazione di inattendibilità della sua nuova indicazione (tardiva) dell'eventuale coautore Giuseppe Crisafulli; 3) rilievo che, sebbene avesse manifestato la disponibilità a soddisfare gli obblighi riparatori nei limiti, detta manifestazione di intenti sarebbe stata considerata insufficiente ai fini della nuova disciplina
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha ritenuto che il verbale dimostri la richiesta di rinvio e che l'obiezione sulla tardiva allegazione di documenti sia generica e priva di riscontro. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione del Tribunale: l'indicazione tardiva di un coautore deceduto, l'assenza di spiegazioni plausibili rispetto alla precedente istruttoria e la mancanza di documentazione probatoria allegata rendono la dichiarazione non attendibile. Sul terzo motivo ha affermato che la mera manifestazione di intenti (offerta di cedere parte dei redditi carcerari) non soddisfa i requisiti del nuovo art. 4-bis (comma 1-bis): è richiesto l'avvenuto adempimento, o iniziative concrete di giustizia riparativa, e l'acquisizione di elementi che escludano collegamenti con la criminalità organizzata; tali accertamenti non risultano compiuti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
La Corte osserva che, pur con la riforma introdotta dal d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. con L.30/12/2022 n.199), resta rilevante il tema dell'impossibilità della collaborazione per le istanze presentate in precedenza; inoltre il nuovo comma 1-bis richiede l'effettivo adempimento degli obblighi riparatori o iniziative concrete di giustizia riparativa, non meri atti di volontà
art. 3, comma 2 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (disposizione transitoria)
La disposizione transitoria mantiene la rilevanza della collaborazione impossibile per i procedimenti iniziati prima della riforma, consentendo l'applicazione del nuovo testo in termini di valutazione, ma preservando conseguenze dell'anzidetta disciplina
art. 4-bis, comma 1-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
Interpretato come prevedente la necessità dell'avvenuto adempimento (nei limiti delle possibilità economiche) degli obblighi riparatori e dell'acquisizione di elementi che escludano attuali collegamenti con la criminalità organizzata; una semplice dichiarazione di intenti non è sufficiente
art. 616, comma 1, primo periodo cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto
Massime di principio
- Le dichiarazioni tardive che indicano come corresponsabile un soggetto deceduto sono valutate con particolare diffidenza: il giudice tiene conto della tempistica, della coerenza rispetto a precedenti dichiarazioni e del contesto criminale; l'onere probatorio grava sul proponente
- In procedure collegate alla previsione di collaborazione con la giustizia, la mera manifestazione di intenti a riparare il danno non è sufficiente dopo la riforma: occorrono adempimenti concreti o iniziative di giustizia riparativa documentate
- Le istanze processuali devono essere autosufficienti: documenti e prove su cui si fondano le doglianze vanno allegate al ricorso/atto; eccezioni difensive generiche prive di allegazione rischiano di essere respinte
- Le richieste di rinvio per esame di nuovi documenti richiedono un'adeguata motivazione e prova della tardività e dell'effettiva ostilità al diritto di difesa; senza ciò il rigetto è difficilmente censurabile in cassazione
- Nei casi soggetti a modifiche normative con disposizioni transitorie, il giudice valuta la rilevanza delle nuove regole anche per istanze presentate prima della riforma, ma richiede il rispetto delle nuove condizioni espressive (es. adempimento degli obblighi riparatori, verifica dell'assenza di legami con criminalità organizzata)
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