Cassazione Penale, Ordinanza n. 21420/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità di due imputati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nel ricorso, una ricorrente ha dedotto in modo generico che la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito sarebbe stata smentita dalle risultanze processuali, senza però indicare puntualmente le ragioni della censura né confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. L'altro ricorrente ha contestato l'affermazione della propria responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, sostenendo di non avere concorso nella commissione dei fatti. La Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e riproducessero censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano descritto un'azione congiunta contro gli operanti, consistita nello spintonare e afferrare al collo un appuntato, colpire al collo un altro appuntato e colpire con un calcio agli organi genitali uno dei militari, traendo da ciò il concorso di entrambi nella commissione dei reati.
Norme richiamate
richiamato solo indirettamente nella qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale; il testo non indica il numero dell'articolo, ma il reato contestato è quello di resistenza a pubblico ufficiale
richiamato solo indirettamente nella qualificazione del fatto come lesioni; il testo non indica il numero dell'articolo, ma il reato contestato è quello di lesioni
implicito nel regime delle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a dedurre in modo generico che la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito sarebbe errata, senza indicare specificamente gli elementi processuali asseritamente trascurati e senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una rivalutazione del merito, specie quando la censura ripropone questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e logicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Il concorso nel reato può essere desunto dalla condotta materiale complessiva quando più soggetti agiscono congiuntamente contro la persona offesa o contro gli operanti, ponendo in essere un'azione integrata e contestuale che realizza il fatto tipico.
Come è indicizzato
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