Cassazione Penale, Ordinanza n. 00168/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 25/01/2024 deducendo un solo motivo: la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la motivazione sul diniego fosse carente o comunque non condivisibile. La Corte di cassazione ha però rilevato che la sentenza impugnata aveva valorizzato l'assenza di elementi di segno positivo e la natura totalmente immotivata dell'azione criminosa, offrendo una motivazione non manifestamente illogica e quindi sufficiente a sorreggere il diniego.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, osservando che il giudice di merito aveva indicato gli elementi decisivi posti a base del diniego, ossia l'assenza di elementi favorevoli e la totale immotivatezza del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli argomenti favorevoli dedotti dalla difesa.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando anche un solo nucleo motivazionale decisivo, come l'assenza di elementi positivi e la natura immotivata del fatto, senza essere tenuto a prendere in esame in modo espresso ogni singolo elemento prospettato dalle parti.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando non presenti evidenti illogicità e richiami i dati ritenuti rilevanti per il giudizio discrezionale ex art. 62-bis c.p.
- Il ricorso per cassazione che censuri il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una contestazione manifestamente infondata della motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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