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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23322/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (garante)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di somme dovute a titolo di corrispettivo di forniture di merce rese a una società debitrice principale, nei confronti di un soggetto che aveva sottoscritto una garanzia personale a favore della creditrice. L’opponente aveva anche disconosciuto le sottoscrizioni contenute nell’accordo commerciale prodotto dalla controparte. In primo grado l’opposizione era stata respinta e l’opponente condannato anche ex art. 96 c.p.c. La Corte d’appello, invece, ha riformato la decisione, revocato il decreto ingiuntivo e ritenuto nulla la garanzia personale per genericità e indeterminatezza dell’oggetto, perché riferita a obbligazioni future senza indicazione dell’importo massimo garantito; ha quindi disposto la restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, detraendo però le spese di esecuzione. In cassazione la società creditrice ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la garanzia fosse determinabile perché collegata al solo accordo commerciale del 26.02.2009 e perché il garante era anche legale rappresentante della società garantita. Il garante ha proposto ricorso principale censurando, con due motivi, la statuizione sulla restituzione: da un lato perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente detratto le spese di esecuzione dall’importo da restituire; dall’altro perché avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di interessi legali sulle somme da restituire.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società creditrice, ritenendo inammissibile e comunque infondato il motivo sulla validità della garanzia fideiussoria: ha ribadito che l’art. 1938 c.c., nel testo novellato, richiede l’indicazione dell’importo massimo garantito anche per le garanzie personali atipiche e anche al di fuori dei rapporti bancari, e che nel caso concreto l’obbligazione era futura perché i fatti costitutivi si erano verificati solo successivamente all’accordo commerciale, con conseguente necessità del limite massimo mancante. Ha invece accolto entrambi i motivi del ricorso principale: ha affermato che, in caso di riforma della sentenza eseguita, la restituzione deve comprendere anche le somme corrisposte per le spese della procedura esecutiva sostenute dal creditore esecutante; inoltre ha ribadito che gli interessi legali sulla ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata decorrono dal giorno del pagamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per rideterminare la restituzione dovuta e provvedere sugli interessi e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1938 c.c.

    La garanzia per obbligazioni future è nulla se non indica l’importo massimo garantito; la regola vale anche per garanzie personali atipiche e non è limitata ai rapporti bancari.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge e per omessa pronuncia/error in procedendo.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza eseguita incide sugli effetti restitutori dovuti a seguito dell’esecuzione del titolo riformato.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sulla domanda di interessi è stata qualificata come vizio di omessa pronuncia.

  • art. 96 c.p.c.

    Il Tribunale aveva condannato l’opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, statuizione richiamata nella ricostruzione del giudizio di merito.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata non viene ricondotta alla condictio indebiti, poiché mira a restaurare la situazione patrimoniale anteriore alla sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato rilevato l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 154 del 1992

    È richiamata come fonte della novella dell’art. 1938 c.c., che ha introdotto il requisito dell’importo massimo garantito.

  • L. n. 228 del 2012

    Richiamata per l’introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La garanzia personale prestata per un’obbligazione futura è nulla se non contiene la determinazione dell’importo massimo garantito; il requisito opera come limite generale di ordine pubblico economico e non solo nei rapporti bancari o finanziari.
  • Per stabilire se l’obbligazione garantita sia "futura" ai fini dell’art. 1938 c.c. occorre guardare al momento di verificazione dei fatti costitutivi della pretesa garantita: se essi si realizzano dopo la prestazione della garanzia, il credito è futuro anche se inserito in un accordo quadro preesistente.
  • La coincidenza tra garante e legale rappresentante della società garantita non elimina la soggettiva autonomia dei due centri di imputazione né rende di per sé determinabile l’oggetto della garanzia.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non è specificamente censurato il contenuto del contratto o dell’accordo da cui dipende la valutazione della determinabilità dell’obbligazione garantita.
  • In caso di riforma della sentenza eseguita, il diritto alla restituzione comprende anche quanto pagato per le spese dell’esecuzione forzata sostenute dal creditore esecutante.
  • La ripetizione di somme versate in esecuzione di una sentenza poi riformata non segue la logica della condictio indebiti: gli interessi legali decorrono dal giorno del pagamento, non dalla domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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