Cassazione Penale, Sentenza n. 12638/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma in appello della condanna pronunciata in rito abbreviato. I motivi principali erano: (1) violazione del diritto di difesa per presunta condanna per fatto diverso rispetto alla contestazione (riqualificazione dal reato di ricettazione/uso di documento falso a delitto ex art. 497-bis c.p.); (2) doppia sanzione/ne bis in idem tra capi a) e b) dopo la riclassificazione; (3) errata valutazione del "falso grossolano" e dunque indebita qualificazione ex art. 497-bis; (4) mancato riconoscimento del recesso attivo (art. 56, co.4 c.p.) e conseguente sostituzione della pena con sanzione pecuniaria alla luce di riforme normative; (5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). I motivi sono stati articolati riproponendo in larga parte le doglianze già svolte in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere, in sostanza, una riproposizione dei motivi di appello già motivatamente respinti in secondo grado. In particolare, la Corte ha ritenuto i motivi confusi e non specifici, e ha valorizzato che la riqualificazione giuridica (art. 497-bis) era stata prospettata anche dalla difesa e non aveva alterato le caratteristiche materiali del fatto né la dosimetria della pena. Ha altresì ritenuto infondate le doglianze sulla doppia punizione, sul falso grossolano, sul mancato riconoscimento del recesso attivo e sulle attenuanti generiche, evidenziando che la Corte di appello aveva adeguatamente motivato le sue scelte. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione ai capi di imputazione: il fatto materiale è stato ricostruito in linea con le fattispecie penali contestate
Fattispecie originariamente contestata (ricettazione/illiceo possesso di beni o documenti); la Corte ha valutato la riqualificazione ma ha ritenuto le caratteristiche materiali invariate
Reato per il quale è stata efficace la riqualificazione: la Corte ha ritenuto legittima la diversa qualificazione quando i fatti materiali restano gli stessi e la difesa ne era consapevole
Concorso di persone o di reati: la Corte di merito ha valutato gli elementi tipici e escluso concorso o specialità non giustificati
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Parametri di impugnazione in cassazione richiamati dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che i motivi fossero generici, incoerenti rispetto ai parametri evocati e non confrontassero la motivazione impugnata, rendendo i motivi inammissibili
art. 423, 441, 521, comma 2, 522 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione a presunte nullità formali; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non specificamente fondata
art. 6 CEDU (p. 1 e 3 a) e b))
Richiesta di violazione del diritto ad un giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa fosse rispettato anche nel rito abbreviato quando la difesa ha possibilità di intervenire in appello
Richiamato dal ricorrente in rapporto alla presunta doppia sanzione; la Corte ha escluso il vizio, valutando correttamente la relazione tra le condotte
Istituto del recesso/recupero e sua possibile attenuazione: la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per riconoscere il recesso attivo nel caso concreto
art. 56-bis, art. 56-quater, legge 689/1981
Richiami normativi in ordine alla sostituzione della pena detentiva con sanzione pecuniaria; la Corte ha ritenuto generiche le richieste di sostituzione senza un concreto confronto con la dosimetria della pena
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma del 2008 la concessione richiede elementi di segno positivo, non basta l'incipiente stato di incensuratezza; la Corte ha ritenuto motivata la mancata concessione
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Base normativa per l'inammissibilità di motivi generici o non specifici che non confrontano la motivazione impugnata; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile
Norma che dispone conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria, qui applicata (3.000 euro alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera riproposizione dei motivi di appello: i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con la motivazione della corte impugnata
- La riqualificazione giuridica del fatto è legittima quando le caratteristiche materiali del fatto restano invariate e la difesa ha avuto la possibilità di conoscere e discutere la nuova qualificazione, anche nel rito abbreviato (salvo esigenze di ulteriore prova non richieste)
- La doglianza relativa al ne bis in idem o alla doppia punizione richiede una puntuale dimostrazione dell'identità di fatto e della sovrapposizione delle fattispecie: non basta un'affermazione generica di sovrapposizione
- Per il riconoscimento del cosiddetto "falso grossolano" o del recesso attivo occorrono elementi probatori specifici; la loro mancanza legittima la valutazione negativa di merito
- Dopo la riforma del 2008, le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) non sono concesse automaticamente: è necessario che emergano elementi positivi e concreti a favore dell'imputato
- Le richieste di sostituzione della pena con sanzione pecuniaria devono essere fondate su un confronto concreto con la misura della pena adottata e sulle norme applicabili; argomentazioni generiche sono insufficienti
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