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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26917/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione, dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva annullato l'ordinanza del GIP (21/02/2025) applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di Arianna De Vivo. Il Tribunale aveva ritenuto necessario l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1‑quater c.p.p., poiché il GIP, nel provvedimento originario, aveva riformulato la qualificazione giuridica del fatto (escludendo la natura mafiosa) e quindi i reati contestati non rientravano tra le eccezioni che consentono di omettere l'interrogatorio. Il Procuratore ha dedotto che, invece, non era necessario procedere all'interrogatorio preventivo alla luce della connessione e della probabile relazione tra i reati contestati alla De Vivo e reati ostativi contestati a coindagati (capacità a delinquere, rapporti familiari con altri indagati, esigenza di preservare l'effetto sorpresa e la segretezza delle indagini).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, sebbene per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. La Corte ha affermato il principio secondo cui, quando i reati non ostativi risultano probatoriamente collegati o connessi ai reati ostativi (ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. o dell'art. 371, comma 2, lett. b) e c)), la disciplina derogatoria prevista per i reati ostativi si estende anche ai reati non ostativi (effetto di "attrazione"). Ne consegue che, in tali ipotesi qualificate di connessione probatoria, l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1‑quater, c.p.p. non è necessario. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che i reati contestati alla De Vivo fossero probatoriamente collegati al reato ostativo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato ad altri coindagati, pertanto non doveva essere svolto l'interrogatorio preventivo: il ricorso del P.M. è stato accolto e la causa rinviata al Tribunale per nuovo esame. La decisione non è immediatamente esecutiva in modo da non comprimere la libertà personale dell'indagata fino al nuovo riesame; se il Tribunale del riesame confermerà il titolo cautelare, tale conferma sarà immediatamente esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    previsione dell'interrogatorio preventivo dell'indagato prima dell'adozione della misura cautelare in determinati casi

    La Corte precisa che il requisito dell'interrogatorio preventivo si applica salvo che ricorra la disciplina derogatoria per reati ostativi; tuttavia, l'applicazione della deroga può estendersi ai reati non ostativi quando vi sia una connessione probatoria qualificata con reati ostativi

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato come parte del catalogo tassativo dei reati ostativi: la presenza di reati ricompresi in tale catalogo costituisce presupposto per l'applicazione della disciplina derogatoria che esclude l'interrogatorio preventivo

  • art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

    Considerato reato ostativo che, nel caso concreto, è risultato oggetto di contestazione a carico di altri coindagati e probatoriamente collegato alle condotte attribuite alla ricorrente

  • art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    La Corte individua in tali lettere i parametri della 'connessione probatoria': se i reati sono collegati secondo questi criteri, la disciplina speciale relativa ai reati ostativi si estende anche ai reati non ostativi

  • art. 273 e art. 274, cod. proc. pen.

    Richiamati per ricordare che la gravità indiziaria è presupposto logico per valutare le esigenze cautelari; il giudice deve valutare unitariamente la sussistenza dei presupposti cautelari

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La mancata effettuazione dell'interrogatorio preventivo, quando dovuto, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere sanata dall'interrogatorio di garanzia postumo, purché l'eccezione sia stata tempestivamente sollevata

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al criterio di connessione tra reati: la Corte valuta la connessione dell'intero procedimento e ritiene applicabile la disciplina dell'atto più grave quando esiste un rapporto probatorio qualificato

  • art. 588, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'esecutività delle ordinanze cautelari: la conferma in sede di riesame dell'originaria ordinanza di custodia cautelare è immediatamente esecutiva

Massime di principio

  • Quando in un procedimento coesistono reati ostativi e reati non ostativi, la disciplina derogatoria che vieta l'interrogatorio preventivo può estendersi anche ai reati non ostativi se tra essi e i reati ostativi sussiste una connessione probatoria qualificata (art. 371, comma 2, lett. b) e c) c.p.p. o connessione ex art. 12).
  • Il criterio per decidere se omettere l'interrogatorio preventivo non è meramente formale (cioè riferito alla qualificazione originaria contenuta nell'imputazione provvisoria), ma va valutato in relazione all'intero compendio indiziario e al grado di connessione probatoria tra le diverse contestazioni.
  • Il giudice delle indagini preliminari non può "spacchettare" unilateralmente le posizioni o i reati per evitare la disciplina derogatoria: la separazione delle posizioni è un potere del pubblico ministero e, in mancanza, il fascicolo va gestito unitariamente ai fini cautelari.
  • La nullità derivante dalla mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo è di regime intermedio e può essere sanata dall'interrogatorio di garanzia successivo se l'eccezione è stata tempestivamente sollevata; in assenza di tale sanatoria la nullità può rilevare in sede di riesame o d'ufficio quando richiesto.
  • In presenza di reati collegati, per ragioni probatorie e di tutela dell'effetto sorpresa investigativo, può essere legittimo posticipare l'interrogatorio di garanzia fino al momento successivo all'adozione della misura cautelare, purché sussista una connessione qualificata con reati ostativi.
  • In pratica, quando si valuta la necessità dell'interrogatorio preventivo occorre: (a) verificare l'esistenza di reati ostativi nel procedimento; (b) accertare se v'è connessione probatoria qualificata con le contestazioni non ostative; (c) se la connessione sussiste, l'interrogatorio preventivo può essere omesso; in caso contrario, occorre svolgerlo prima dell'adozione della misura.

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