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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40704/2025 del 17/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di confisca allargata: si lamenta che la Corte territoriale non abbia eseguito compiutamente le prescrizioni impartite dalla sentenza di annullamento con rinvio, omettendo un rigoroso accertamento patrimoniale. In particolare si contesta la mancata valutazione dettagliata dei redditi leciti del ricorrente e dei familiari, la mancata correlazione puntuale tra incrementi patrimoniali e rapporti con la consorteria mafiosa, l'insufficiente analisi del periodo temporale di riferimento e la trascuratezza delle prove prodotte dalla difesa (perizia sulla situazione debitoria della MARINOTER e documentazione fiscale). Si deduce violazione dell'art. 627, comma 3 c.p.p. e di norme sul procedimento di cassazione (art. 606 c.p.p. e artt. 125, 192, 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo che la Corte di appello abbia adempiuto alle prescrizioni del rinvio e abbia motivato in modo analitico e non contraddittorio l'accertamento patrimoniale. È stata confermata la riconducibilità dei beni al ricorrente e la sproporzione tra acquisizioni e redditi leciti già dal 2004; la Corte ha altresì valutato le risultanze sull'evasione fiscale e i saldi bancari (col criterio del saldo al momento dell'imposizione del vincolo). Tuttavia la Corte territoriale aveva revocato la confisca solo con riguardo a un immobile sito in Gioiosa Marea (contrada Maddalena, fol. 39 p.lla 453); la restante confisca è stata mantenuta. Pertanto i ricorsi sono stati respinti e la pronuncia di merito è stata confermata nella sostanza.

Norme richiamate

  • artt. 110 e 416-bis cod. pen.

    Reato-spia: la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa costituisce base per l'applicazione della confisca allargata; la riconducibilità al ricorrente dei beni è stata ritenuta acquisita.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. n. 306/1992)

    Istituto della confisca c.d. 'allargata' applicabile anche quando la ricchezza risulta sproporzionata rispetto ai redditi leciti, con limiti e oneri motivazionali per la stima dei valori e per la determinazione dell'ambito temporale rilevante.

  • Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023 (Rizzi)

    Il divieto previsto dall'art. 240-bis cod. pen., introdotto dall'art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161, di giustificazione della legittima provenienza dei beni oggetto della confisca c.d. allargata, o del sequestro ad essa finalizzato, sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, si applica anche ai beni acquistati prima della sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli acquisiti nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014, data della sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, e il 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017

    La regola limita la possibilità per il soggetto di giustificare la provenienza dei beni con proventi derivanti da evasione fiscale, salvo la specifica eccezione temporale indicata dalla giurisprudenza.

  • Sezioni Unite Montella, sent. n. 920 del 17/12/2003

    devono essere individuati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche considerando non il momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma il momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, avendo riguardo alla eventuale esistenza di una "giustificazione" credibile consistente nella prova della positiva liceità della loro provenienza

    Principio metodologico: la verifica della sproporzione deve essere svolta con riferimento ai singoli acquisti (momento di acquisizione) e non complessivamente rispetto a tutti i beni, consentendo la prova di una giustificazione credibile dell'origine lecita.

  • art. 627, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione agli oneri del giudice del rinvio; posta a fondamento della censura per presunta mancata ottemperanza alle prescrizioni della sentenza di annullamento con rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Limiti e motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme, insufficiente motivazione, motivazione manifestamente illogica); la Corte ricorda i criteri di ammissibilità delle censure di merito e l'onere di dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste.

  • artt. 125, 192, 546 lett. e) cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in ordine alla valutazione delle prove, all'onere della prova e alla perizia; la Corte osserva che le contestazioni di merito sulla valutazione probatoria sono inammissibili se non emergono omissioni o illogicità manifeste.

Massime di principio

  • In materia di confisca allargata il giudice deve effettuare una valutazione puntuale dei singoli acquisti: la sproporzione va accertata rispetto al valore dei beni al momento dell'acquisto e non solo in termini complessivi.
  • Il perimetro temporale della confisca deve essere circoscritto con riferimento al criterio di "ragionevolezza temporale", che mette in relazione l'inizio del rapporto con il gruppo criminale e l'effettiva manifestazione degli incrementi patrimoniali.
  • La prova che giustifica la liceità di singoli acquisti può comprendere anche proventi derivanti da evasione fiscale, ma la possibilità di invocare l'evasione come giustificazione è oggi fortemente limitata dalla giurisprudenza (con eccezioni temporali indicate dalle Sezioni Unite).
  • I saldi dei conti correnti devono essere valutati al momento dell'imposizione del vincolo (saldo attivo), non sommariamente nel corso del tempo.
  • Una censura in cassazione che si risolva nella mera diversa valutazione delle prove o nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti è inammissibile, salvo che ricorrano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere l'annullamento della confisca dopo un rinvio è necessario che il giudice del rinvio colmi puntualmente gli oneri motivazionali indicati dalla sentenza rescindente (stima dei valori, correlazione temporale e valutazione delle giustificazioni di provenienza).

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