Cassazione Penale, Ordinanza n. 36740/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo inammissibili entrambi i motivi perché meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte in appello, senza una critica argomentata alla decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, pur escludendo la recidiva e riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio, ha confermato la sua responsabilità per il delitto di sostituzione di persona. In cassazione deduce, con il primo motivo, l'inosservanza di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., sostenendo di avere risarcito integralmente la parte civile. La Corte rileva però che entrambi i motivi ripropongono censure già esaminate e disattese in appello: quanto all'art. 131-bis, la Corte territoriale aveva motivato l'abitualità della condotta sulla base dei fatti accertati nel processo; quanto all'art. 62, n. 6, la Corte d'appello aveva escluso la prova dell'asserito risarcimento, evidenziando che il verbale prodotto attestava soltanto la revoca della costituzione di parte civile e non anche l'integrale ristoro del danno.
Norme richiamate
La causa di non punibilità non è deducibile in cassazione se la censura si limita a riproporre questioni già esaminate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la Corte valorizza inoltre l'abitualità della condotta accertata nel processo.
La circostanza attenuante del risarcimento del danno richiede un'effettiva prova del ristoro; non basta la mera revoca della costituzione di parte civile, se non vi è dimostrazione dell'integrale risarcimento e della sua misura.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili motivi che si limitino a riprodurre censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata utilmente se la decisione di merito ha motivato l'abitualità della condotta sulla base degli accertamenti di causa e il ricorso non ne confronta in modo puntuale il percorso argomentativo.
- L'attenuante del risarcimento del danno presuppone una prova concreta dell'avvenuto ristoro; la sola revoca della costituzione di parte civile non equivale, di per sé, a prova dell'integrale risarcimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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