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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna che aveva riconosciuto a S.M. il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2002 e 2003. Con il primo motivo sosteneva che il contribuente, avvalendosi di lavoro non occasionale e corrispondendo compensi pari a circa 20.000 euro, disponesse di un'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP. Con il secondo motivo contestava l'insufficiente motivazione della CTR, sostenendo che l'affermazione circa l'assenza di dipendenti fosse smentita dalla stessa istanza di rimborso, nella quale il contribuente dichiarava di avvalersi di un dipendente. Tuttavia, prima dell'esame di tali motivi, la Corte ha verificato la regolarità della notifica del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate senza esaminare le questioni sostanziali sull'assoggettabilità all'IRAP. L'Agenzia non aveva depositato l'avviso di ricevimento della notifica del ricorso e non aveva dimostrato di essersi tempestivamente attivata presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato. Poiché il resistente non si era costituito, non era possibile ritenere raggiunto lo scopo della notifica né disporne la rinnovazione. Non sono state liquidate le spese, in ragione della contumacia dell'intimato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 1 e 3

    Sono richiamati dall'Agenzia per sostenere che l'esercizio di un'attività autonomamente organizzata costituisca presupposto dell'IRAP; la Corte, però, non ha esaminato questa questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 149 c.p.c.

    In materia di notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare l'avvenuta consegna, la data della consegna e l'identità della persona che ha ricevuto l'atto.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 6, comma 1

    Consente di richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso di ricevimento; tale iniziativa deve essere tempestiva per poter eventualmente ottenere la rimessione in termini.

  • Art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è possibile quando manca del tutto la prova della conoscenza legale dell'atto per omesso deposito dell'avviso di ricevimento, soprattutto se il destinatario non si è costituito.

  • Art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini per il deposito dell'avviso di ricevimento presuppone la prova di un impedimento non imputabile e della tempestiva attivazione del ricorrente per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la semplice spedizione dell'atto non basta: occorre depositare l'avviso di ricevimento, che prova il perfezionamento della notifica.
  • Se il destinatario non si costituisce, l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento può determinare l'inammissibilità del ricorso perché non è dimostrata la valida instaurazione del contraddittorio.
  • La richiesta di rinvio per recuperare successivamente l'avviso di ricevimento, di regola, non è sufficiente; il rinvio può essere ammesso solo in presenza dei presupposti per la rimessione in termini.
  • Per ottenere la rimessione in termini, il ricorrente deve dimostrare documentalmente di essersi attivato tempestivamente presso l'amministrazione postale per ottenere un duplicato dell'avviso.
  • Le questioni di merito, anche potenzialmente fondate, non vengono esaminate se il ricorso è processualmente inammissibile per difetti nella notificazione o nella relativa prova.

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