Cassazione Penale, Ordinanza n. 07116/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti avverso una sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21 gennaio 2025. Dal testo emerge solo che i ricorrenti contestavano: per un imputato, un unico motivo relativo alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate; per l'altro imputato, un primo motivo con cui si censurava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità e un secondo motivo, anch'esso relativo alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. La Corte rileva che le doglianze sulla dosimetria della pena sono reiterative di questioni già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito, e che la censura sulla responsabilità mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione sufficiente e non sindacabile se non per manifesta illogicità o arbitrarietà. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura sulla responsabilità perché diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio fattuale e probatorio, attività estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione manifesta o dell'arbitrarietà.
La comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è frutto di apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove sotto il profilo del merito; sono deducibili solo vizi di legge e di motivazione nei limiti consentiti.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La scelta del giudice di merito sulla prevalenza, equivalenza o soccombenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti è un tipico apprezzamento discrezionale, censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante, manifestamente illogica o frutto di arbitrio.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova lettura degli elementi di fatto e delle prove già valutati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso ripropone doglianze già disattese nei gradi di merito senza evidenziare un effettivo vizio di legittimità, può essere dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso determina, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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