Cassazione Civile, Ordinanza n. 23142/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva chiesto alla corte d’appello l’indennizzo previsto dalla legge Pinto per la presunta irragionevole durata di una procedura concorsuale, nella quale il suo dante causa aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per un credito privilegiato. La corte d’appello aveva rigettato l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 ritenendo, da un lato, che la durata rilevante, calcolata fino alla morte del dante causa, non superasse la soglia ragionevole di sei anni per le procedure concorsuali e, dall’altro, che l’erede non avesse partecipato alla procedura. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 2 l. n. 89/2001, sostenendo che ai fini del computo della durata irragionevole dovesse essere considerato anche il periodo successivo alla morte del dante causa, poiché non vi sarebbe interruzione nel procedimento di accertamento del passivo e l’erede non potrebbe costituirsi nella procedura; richiamava inoltre l’art. 12 l.f. e la pretesa prosecuzione automatica della procedura. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, invocando la qualità di soggetto debole del dante causa, creditore-lavoratore subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo giurisprudenza consolidata, l’erede ha diritto all’indennizzo iure proprio solo per la durata eccedente maturata dal momento in cui, costituendosi nel giudizio, acquista a sua volta la qualità di parte; non è sufficiente la mera continuità processuale del dante causa, né rileva la regola dell’art. 110 c.p.c. ai fini della quantificazione del danno da ritardo, che presuppone conoscenza del processo e interesse alla sua rapida definizione. La Corte ha inoltre escluso che la peculiarità della procedura fallimentare o l’art. 12 l.f. potessero mutare il criterio, osservando che tale norma disciplina il rapporto tra fallito ed eredi e non la ripartizione del passivo, e che in ogni caso l’erede del creditore avrebbe dovuto partecipare alla procedura o risultare destinatario di atti o provvedimenti, circostanza non emersa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in sé, salvo violazione del principio di causalità e soccombenza o superamento dei presupposti legali della compensazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89
Per la procedura concorsuale il parametro della durata ragionevole è quello legale richiamato dalla corte d’appello; ai fini dell’indennizzo occorre valutare solo il superamento di tale durata in relazione alla posizione di chi abbia effettiva qualità di parte e consapevolezza/interesse al processo.
art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89
L’opposizione al decreto di rigetto dell’equa riparazione è il rimedio esperibile avverso la decisione della corte d’appello.
La continuità della posizione processuale dell’erede rispetto al dante causa non basta, da sola, a fondare il diritto all’indennizzo per l’intera durata del processo presupposto.
La disposizione è riferita al rapporto tra fallito ed eredi e non è applicabile alla fattispecie della ripartizione del passivo ai fini del computo della durata ragionevole.
La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la mancata compensazione non è di per sé sindacabile in cassazione.
È stata invocata come parametro di denuncia della violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’erede della parte originaria non può pretendere l’indennizzo per l’intera durata del procedimento in base alla sola successione processuale del dante causa; è necessario che la durata eccedente venga valutata dal momento in cui l’erede acquista effettivamente la qualità di parte e abbia conoscenza/interesse concreto al processo.
- La peculiarità della procedura fallimentare non esonera dall’accertare, ai fini della legge Pinto, la concreta incidenza del ritardo sulla posizione del soggetto che richiede l’indennizzo; il diritto non si trasferisce automaticamente all’erede in assenza di una sua partecipazione alla procedura o di elementi che dimostrino la sua specifica soggezione al patema da ritardo.
- L’erede del creditore insinuato al passivo non può invocare, ai fini dell’equa riparazione, la semplice continuità della posizione del de cuius o la prosecuzione automatica della procedura, se non risulta una sua concreta partecipazione al procedimento o la sua formale incidenza processuale.
- La mancata compensazione delle spese processuali non integra di per sé motivo di ricorso per cassazione, poiché la compensazione è una facoltà discrezionale del giudice di merito e la relativa statuizione è censurabile solo nei limiti della violazione dei criteri legali di soccombenza e causalità.
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