Cassazione Civile, Ordinanza n. 18521/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione emesso per imposta sulle successioni e INVIM in relazione alla successione di un soggetto deceduto nel 2000. Le contribuenti avevano impugnato l'atto, ma i giudici tributari di merito avevano rigettato le loro domande ritenendo non provato che un immobile, asseritamente non dichiarato dall'Ufficio, fosse stato invece inserito in una dichiarazione integrativa. In Cassazione le ricorrenti avevano proposto sette motivi contro la sentenza regionale; prima dell'adunanza camerale hanno però depositato memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e di rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalle parti e dal difensore ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha carattere accettizio. Quanto alle spese, ha rilevato che, nel contesto della definizione agevolata con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, una condanna alle spese contrasterebbe con la ratio della disciplina; inoltre l'Agenzia era rimasta intimata, sicché nulla è stato disposto sulle spese. È stato infine escluso l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato, perché la pronuncia di estinzione non rientra nelle ipotesi di rigetto o inammissibilità previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La rinuncia al ricorso è valida se intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dalle parti e dal difensore con mandato speciale o idoneo.
secondo comma; quarto comma
La Corte richiama la regola sulla condanna alle spese in caso di estinzione, ma esclude la condanna quando la definizione agevolata impone la rinuncia ai giudizi pendenti e la controparte non ha espressamente accettato la rinuncia.
art. 1, comma 236, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata richiede l'indicazione dei giudizi pendenti e l'impegno del contribuente a rinunciare agli stessi; ciò orienta l'interpretazione della disciplina delle spese nel senso di evitare aggravî ulteriori per il contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, ed è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non è un atto accettizio.
- Se la rinuncia è depositata prima dell'adunanza camerale ed è ritualmente sottoscritta, la Corte deve dichiarare l'estinzione del procedimento.
- Nelle ipotesi di definizione agevolata che presuppongono l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti, la regolazione delle spese va letta in coerenza con la ratio della sanatoria e può escludere la condanna della parte rinunciante quando la controparte resti intimata.
- Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile alla declaratoria di estinzione per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
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