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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36583/2023 del 30/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il ritardato pagamento di distinte contabili riepilogative relative a prestazioni farmaceutiche rese da farmacie mandanti; l'ente sanitario aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto, escludendo il ritardo perché mancava prova di una valida costituzione in mora anteriore al pagamento della sorte capitale. In appello la società aveva chiesto il riconoscimento degli interessi convenzionali a titolo di maggior danno e degli interessi legali di mora dalla data di ricezione delle diffide. La corte territoriale aveva rigettato l'appello ritenendo non provata la consegna delle raccomandate inviate come messe in mora, perché gli avvisi di ricevimento relativi a invii multipli non sarebbero stati sottoscritti dall'operatore postale e la sua identificabilità non sarebbe stata sufficiente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, in sintesi, violazione delle norme sul servizio postale e dell'art. 1219 c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che, per gli invii multipli, la prova della consegna è validamente fornita dall'attestazione dell'addetto al recapito anche senza sottoscrizione, quando l'avviso contenga elementi idonei a identificarlo; ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della valida costituzione in mora già risultante da una specifica raccomandata prodotta in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la corte d'appello avesse commesso un errore di sussunzione nel pretendere, per gli invii multipli, una sottoscrizione dell'operatore postale ulteriore rispetto alle annotazioni già presenti sull'avviso di ricevimento, nonostante la disciplina applicabile e la giurisprudenza di legittimità riconoscano efficacia probatoria all'attestazione dell'addetto al recapito quale incaricato di pubblico servizio. Ha inoltre ritenuto fondato il secondo motivo, osservando che, una volta prodotto l'atto di costituzione in mora, spettava al giudice di merito verificarne il contenuto senza richiedere ulteriori specificazioni alla parte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    art. 360, 1° co., nn. 3 e 5

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte valorizza soprattutto l'errore di sussunzione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere l'erronea valutazione del contenuto documentale

  • art. 1219 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di costituzione in mora del debitore

  • art. 33 D.M. 9 aprile 2001, n. 95

    per gli invii multipli diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna è fornita dall'operatore postale/incaricato di pubblico servizio; l'attestazione dell'operatore è sufficiente se riferibile a lui e identificabile

  • art. 20 D.M. 1 ottobre 2008, n. 33894

    norma applicabile, secondo la Corte, alla fattispecie degli invii multipli; conferma che la prova della consegna è fornita dall'addetto al recapito nei casi in cui la sottoscrizione di ciascun avviso risulti eccessivamente onerosa

  • art. 21 D.M./delibera AGCOM sul servizio postale universale

    richiamato in motivazione per ribadire la disciplina degli invii multipli e la funzione probatoria dell'attestazione dell'addetto al recapito

  • D.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    art. 1, comma 2, lett. i; art. 5, comma 1, lett. a

    richiamato per la nozione di invio raccomandato e di avviso di ricevimento quale prova della consegna

Massime di principio

  • Nei casi di invii multipli diretti allo stesso destinatario, la prova della consegna non richiede la sottoscrizione del destinatario su ciascun avviso di ricevimento: è sufficiente l'attestazione dell'addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio, purché l'atto consenta di identificarne con certezza la paternità.
  • L'errore del giudice di merito nella ricostruzione della disciplina applicabile alla prova della consegna integra un errore di sussunzione censurabile in cassazione ex art. 360 c.p.c.
  • Quando la parte produca una lettera di costituzione in mora, il giudice deve esaminarne direttamente il contenuto ai fini della verifica dell'intimazione al pagamento; non può pretendere una specificazione ulteriore della parte se il documento è già agli atti.
  • La mancata sottoscrizione dell'operatore postale non è di per sé decisiva se l'avviso di ricevimento reca indicazioni idonee a rendere certo che l'attestazione provenga dall'addetto al recapito che ha eseguito la consegna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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