Cassazione Civile, Ordinanza n. 20948/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
L'ente previdenziale aveva agito per ottenere il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata su reddito da lavoro autonomo percepito da un avvocato nell'anno 2009, a seguito di iscrizione d'ufficio. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito, individuando il dies a quo della prescrizione nel 16 giugno 2010, data ritenuta ultimo giorno utile per il versamento. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.m. 10 giugno 2010, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non dal 16 giugno 2010 ma dal 6 luglio 2010, in ragione del differimento dei termini di versamento previsto dalla disciplina fiscale applicabile anche ai contributi previdenziali. L'INPS ha inoltre richiamato la natura regolamentare del d.P.C.m. e l'applicazione del differimento a tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dalla concreta adesione al relativo regime fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dallo scadere del termine per il pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; per i contributi relativi al 2009 il termine rilevante era differito al 6 luglio 2010 dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, applicabile a tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche rientranti negli studi di settore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva erroneamente fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, senza considerare il differimento regolamentare. Il testo fornito si interrompe prima del dispositivo finale completo, ma emerge chiaramente l'accoglimento del ricorso per l'errore sul dies a quo della prescrizione.
Norme richiamate
Rileva per la decorrenza della prescrizione, che va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi previdenziali, tale momento coincide con la scadenza del termine di versamento.
Richiamato dal ricorrente, ma non risulta centrale nella ratio decidendi espressa nel testo fornito.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Costituisce la base normativa della Gestione separata e dell'obbligo contributivo sui redditi da lavoro autonomo.
Prevede che i versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997
Attribuisce al d.P.C.m. il potere di modificare i termini degli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, conferendo fondamento normativo al differimento del termine di versamento.
Individua il termine ordinario richiamato per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.
d.P.C.m. 10 giugno 2010
Per i contribuenti interessati dagli studi di settore, differisce il termine di versamento al 6 luglio 2010 senza maggiorazione e al 7 luglio 2010 con maggiorazione; ai fini della prescrizione va considerato il primo termine utile, ossia il 6 luglio 2010.
art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
l. 6 aprile 1936, n. 1155
Conversione del r.d.l. n. 1827/1935, richiamata in relazione alla disciplina della prescrizione contributiva.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che ha solo funzione dichiarativa e non costituisce presupposto del credito contributivo.
- Quando una fonte regolamentare differisce i termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, il medesimo differimento si applica anche ai contributi previdenziali agganciati a quei termini dalla disciplina di raccordo tra sistema fiscale e previdenziale.
- Il differimento dei termini di versamento previsto per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore opera sulla base del dato oggettivo dell'attività svolta, non richiedendo la prova della concreta adesione del singolo contribuente al regime fiscale correlato agli studi di settore.
- Nel calcolo della prescrizione contributiva occorre considerare il primo termine di pagamento utile previsto dalla fonte applicabile, ossia quello senza maggiorazione, perché da quel momento l'obbligazione può essere fatta valere dall'ente previdenziale.
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