Sentenza n. 562/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia dell'ASP sull’istanza diretta a ottenere la presa in carico, diretta o indiretta, del minore per terapia con metodologia ABA e il rimborso delle spese sostenute
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto del minore alla presa in carico da parte dell’ASP per un trattamento cognitivo-comportamentale con metodologia ABA, direttamente erogato o rimborsato, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Hanno dedotto la violazione della l. 134/2015, dell’art. 32 Cost. e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell’azione amministrativa. Il minore, già sottoposto a terapia ABA con benefici, riceveva soltanto sei ore settimanali di trattamento privato, sostenute economicamente dalla famiglia, a fronte della necessità clinica di un trattamento più intenso. L’ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura di diritto soggettivo della posizione azionata e l’assenza di potere autoritativo, nonché l’insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali. I ricorrenti hanno documentato spese private per € 11.838,30 e hanno chiesto il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali propri e del minore.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la domanda di condanna dell’azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico trattamento terapeutico, in forma diretta o per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché implica l’esercizio di valutazioni amministrative e tecniche nell’erogazione di un pubblico servizio. Ha inoltre escluso l’insindacabilità della discrezionalità tecnica, sindacabile quando contraria a logicità, ragionevolezza o alle regole tecnico-scientifiche applicabili. Sulla base della documentazione sanitaria e della CTU, ha accertato che il minore è affetto da disturbo dello spettro autistico di grado moderato, che la terapia ABA è scientificamente valida e concretamente benefica e che le sei ore settimanali già praticate erano insufficienti. Ha quindi accertato il diritto alla presa in carico da parte dell’ASP, mediante erogazione diretta o rimborso delle prestazioni private, per dieci ore settimanali fino al compimento dei diciotto anni, con successiva rivalutazione clinica. Ha condannato l’ASP al rimborso delle spese documentate per € 11.838,30, detratto quanto eventualmente già rimborsato, oltre rivalutazione e interessi. Ha riconosciuto € 1.000 complessivi ai genitori, € 500 ciascuno, per il danno non patrimoniale derivante dall’inerzia e dagli oneri familiari, e ulteriori € 1.000 al minore per danno non patrimoniale da perdita di chance di miglioramento, liquidato equitativamente. Le spese di lite e quelle della CTU sono state poste a carico dell’ASP.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010
La domanda di condanna dell’ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La controversia relativa alla richiesta di uno specifico trattamento sanitario, diretto o sostitutivo mediante rimborso, appartiene alla giurisdizione esclusiva amministrativa quando implica valutazioni amministrative e tecniche sull’erogazione di un pubblico servizio.
È richiamata quale base normativa della pretesa alla presa in carico e al trattamento per i disturbi dello spettro autistico.
art. 32 Cost.
È richiamato a fondamento della tutela del diritto alla salute del minore.
DPCM 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA è ricondotto dal giudice ai livelli essenziali di assistenza.
Ha consentito, nella fase cautelare, la sollecita fissazione dell’udienza di merito e la disposizione della CTU.
Consente di provare presuntivamente il danno non patrimoniale dei genitori derivante dall’inerzia sanitaria e dagli oneri assistenziali.
Fondamento della liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e del danno da perdita di chance.
Richiamato, insieme all’art. 1226 c.c., per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Massime di principio
- La domanda di condanna di un’azienda sanitaria al riconoscimento di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, da erogare direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., quando richiede valutazioni amministrative e tecnico-sanitarie sull’erogazione di un pubblico servizio.
- La discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria è sindacabile dal giudice amministrativo quando risulti illogica, irragionevole o incompatibile con le regole tecnico-scientifiche e con le linee guida applicabili.
- Quando la terapia ABA sia ritenuta scientificamente valida, concretamente benefica e necessaria dalle risultanze cliniche e peritali, l’azienda sanitaria deve assicurare la presa in carico del minore, direttamente o indirettamente mediante rimborso delle prestazioni private, nei limiti quantitativi individuati dal progetto terapeutico individualizzato.
- La mancata erogazione di una prestazione sanitaria ricompresa nei LEA può comportare il rimborso delle spese sostenute privatamente dall’assistito, ove risulti che l’amministrazione avrebbe dovuto assicurare il trattamento e che le spese siano documentate e direttamente riferibili alla prestazione.
- La mancata predisposizione di un trattamento sanitario idoneo al miglioramento della condizione di un minore disabile può integrare un danno non patrimoniale da perdita di chance, quando la possibilità di miglioramento sia seria, apprezzabile e consistente e la prestazione omessa sia funzionalmente preordinata a realizzarla.
- Il danno non patrimoniale derivante dall’inerzia dell’amministrazione sanitaria può essere provato mediante presunzioni semplici e liquidato equitativamente quando la precisa quantificazione sia impossibile o eccessivamente difficoltosa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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