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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35166/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione resa in abbreviato, aveva escluso una specifica aggravante sulla rapina subita da una persona offesa, ma aveva confermato la responsabilità dell'imputato per due episodi: una tentata rapina ai danni di un soggetto e una rapina consumata ai danni di un altro, rideterminando pena e pene accessorie. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla configurabilità della desistenza volontaria o del recesso attivo in relazione al tentativo, sostenendo che l'azione si era interrotta perché la vittima si era allontanata spontaneamente senza ulteriori violenze o minacce; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità in relazione alla rapina consumata; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva reiterata e sulla stessa recidiva, ritenuta non adeguatamente motivata.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la desistenza volontaria, essendo l'interruzione dell'azione dovuta al rifiuto/opposizione della persona offesa e non a una autonoma scelta dell'agente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, poiché per la rapina la particolare tenuità del danno va valutata complessivamente rispetto sia al profilo patrimoniale sia alla lesione della persona offesa, e nel caso non ricorrevano i presupposti. Quanto al terzo motivo, lo ha giudicato non deducibile in sede di legittimità perché la questione non risultava previamente devoluta in appello, con conseguente inammissibilità del ricorso. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma la censura resta scrutinabile solo se supportata da effettiva illogicità o mancanza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura non previamente dedotta in appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    La Corte d'appello ha escluso la relativa aggravante nel capo di rapina consumata.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno di speciale tenuità, invocata per la rapina, richiede una valutazione complessiva del pregiudizio patrimoniale e della lesione alla persona offesa.

  • art. 64 n. 3 c.p.

    La Corte riporta il riferimento del ricorrente a tale norma, precisando tuttavia che la corretta qualificazione della doglianza era quella dell'art. 62 n. 4 c.p.

  • art. 81 c.p.

    Non citato nel testo.

Massime di principio

  • La desistenza volontaria non è configurabile quando l'interruzione dell'azione criminosa dipende da fattori esterni, come il rifiuto o la fuga della vittima, e non da una libera e autonoma determinazione dell'agente.
  • Nel delitto di rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, comprensiva sia del profilo patrimoniale sia della lesione della libertà, dell'integrità fisica o morale della persona offesa.
  • La natura plurioffensiva della rapina impedisce di fondare l'attenuante della speciale tenuità sul solo modesto valore del bene sottratto.
  • In cassazione non sono deducibili questioni che non risultino previamente devolute al giudice di appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente l'erroneità o incompletezza del riepilogo dei motivi riportato nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

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