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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39941/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso un decreto del Tribunale di Bologna. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa: la Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso deve permettere alla Cassazione di comprendere in modo chiaro e completo sia il fatto sostanziale sia il fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti, nemmeno alla sentenza impugnata. Non risultano dal testo ulteriori censure specifiche esaminate nel merito.

Norme richiamate

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    mancata esposizione del fatto

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la vicenda senza ricorrere ad altre fonti o atti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    È richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. è un requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione e la sua mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte di cassazione una comprensione autonoma e completa della vicenda sostanziale e processuale, senza necessità di consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • La funzione del requisito di esposizione dei fatti non è meramente formale, ma serve a rendere intelligibili le censure e il loro significato in diritto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato nei limiti previsti dalla normativa richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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