Cassazione Penale, Sentenza n. 29785/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda due soggetti già condannati per avere realizzato, su un fabbricato di loro proprietà sito in Monte di Procida, una sopraelevazione consistente in un nuovo corpo di fabbrica chiuso in muratura e sorretto da pilastri in cemento armato, in assenza di concessione/permesso di costruire e in zona vincolata. Dopo la condanna irrevocabile, essi hanno chiesto alla Corte di appello la sospensione e/o revoca dell'ordine di demolizione dell'ultimo livello del fabbricato, deducendo: (1) l'impossibilità tecnica di eseguire la demolizione senza compromettere la parte lecita dell'edificio, in particolare per il rischio di aumento della vulnerabilità sismica e di peggioramento della classe di rischio sismico; (2) la possibilità di "fiscalizzazione" dell'abuso ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001. Con i ricorsi per cassazione hanno censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante l'impossibilità tecnica quando essa dipenda da causa imputabile al condannato e avrebbe altresì affermato, senza adeguata dimostrazione, la mancanza di prova dell'impossibilità tecnica della demolizione. Nella memoria hanno insistito sulle proprie ragioni e prodotto documentazione tecnica e riferimenti alla fiscalizzazione dell'abuso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la Corte di appello avesse esaminato in modo puntuale e approfondito le consulenze tecniche di parte e del consulente della Procura, valorizzando quest'ultima e concludendo che il rischio di incremento della vulnerabilità sismica e il pregiudizio per la staticità dell'edificio erano solo eventuali e non adeguatamente riscontrati. Ha inoltre ribadito che, in tema di prova scientifica, il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell'attendibilità tecnico-scientifica delle acquisizioni, ma solo verificare la razionalità e logicità della motivazione. È stato poi osservato che i ricorrenti non avevano dimostrato l'impossibilità assoluta della demolizione, nemmeno con misure preventive o cautelative più onerose. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto precluso l'esame di una questione fattuale nuova in sede di legittimità e, comunque, ha ricordato che la fiscalizzazione dell'abuso opera solo per opere realizzate in parziale difformità dal titolo edilizio, non per nuove unità abitative o aumenti volumetrici; nel caso concreto, con sentenza irrevocabile, era stato accertato che l'intervento consisteva in una sopraelevazione realizzata in totale assenza di permesso di costruire. In conseguenza dell'inammissibilità, sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali e la sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la fiscalizzazione dell'abuso; la Corte ne esclude l'applicazione al caso concreto in quanto l'opera non era una parziale difformità, ma una nuova sopraelevazione realizzata integralmente in assenza di titolo.
art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dai ricorrenti per la fiscalizzazione; la Corte ribadisce che l'istituto opera solo per interventi parzialmente difformi dal permesso di costruire, non per nuove unità abitative o aumenti di volume e superficie.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per la verifica della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il controllo sulla prova scientifica non riguarda la maggiore o minore attendibilità tecnico-scientifica della tesi accolta dal giudice di merito, ma soltanto la razionalità, coerenza e correttezza metodologica della motivazione.
- Quando la demolizione di un manufatto abusivo è dedotta come tecnicamente impossibile, non basta allegare un generico rischio o un inconveniente: occorre dimostrare l'impossibilità assoluta dell'intervento, anche con l'adozione di misure preventive o cautelative più onerose.
- L'eventuale impossibilità tecnica della demolizione è irrilevante se essa dipende da una causa imputabile al condannato, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
- La fiscalizzazione dell'abuso edilizio è istituto eccezionale e si applica solo alle opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, quando la demolizione danneggerebbe la parte legittima dell'edificio; non è invece utilizzabile per opere nuove che determinino aumento di volumetria o di superficie.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni fattuali nuove non esaminate nel provvedimento impugnato, se ciò comporta una rivalutazione del materiale probatorio o del fatto già coperto da giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29594/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29595/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29596/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29597/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29598/2026 del 05/08/2026
- Sentenza penale · 5 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29600/2026 del 05/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →