Cassazione Penale, Ordinanza n. 12491/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del GUP del Tribunale di Napoli che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p. per il concorso nel delitto di detenzione di sostanza stupefacente, in relazione a 421,04 grammi di cocaina suddivisi in 280 dosi. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., lamentando che il primo giudice non avrebbe valutato la sussistenza di cause di non punibilità. La Corte rileva però che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza proposta non rientra tra essi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha osservato, inoltre, che il giudice di merito aveva comunque motivato espressamente sull'esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli vizi inerenti la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
disciplina il proscioglimento immediato per cause di non punibilità, ma la sua dedotta omissione non è motivo autonomamente deducibile nel ricorso contro il patteggiamento fuori dai casi consentiti.
norma sul concorso di persone nel reato.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
norma incriminatrice in materia di stupefacenti, applicata alla detenzione di cocaina.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
medesima disposizione richiamata nel testo in forma estesa, quale fondamento dell'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale elenco è inammissibile.
- La deduzione dell'omesso rilievo d'ufficio delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, un motivo spendibile contro il patteggiamento se non si collega a uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- Quando il giudice di merito abbia comunque motivato sull'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato, la censura è comunque priva di spazio nel giudizio di legittimità avverso il patteggiamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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