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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15138/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un atto di precetto con contestuale pignoramento presso terzi notificato nel 2005 per il recupero di un credito residuo derivante da una precedente espropriazione immobiliare, iniziata in forza di un contratto di mutuo fondiario del 1984. I debitori e altri condebitori proposero opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., contestando sia la legittimazione attiva del creditore procedente sia l'esistenza del credito, deducendone l'estinzione nell'ambito della precedente procedura esecutiva. Il tribunale accolse l'opposizione e dichiarò la nullità del precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo. In appello, però, la decisione fu riformata e l'atto di precetto fu ritenuto valido perché fondato su mutuo fondiario. I soccombenti proposero ricorso per cassazione con tre motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure perché rileva preliminarmente l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia idonea della sentenza impugnata, priva di attestazione di conformità, e comunque l'inammissibilità per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché nel ricorso non era indicata l'identità del terzo pignorato, litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso improcedibile. Osserva, in via ulteriore e autonoma, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per difetto dei requisiti di contenuto-forma ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non reca l'esatta indicazione del terzo pignorato, necessario litisconsorte nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi. Nulla dispone sulle spese, non avendo le intimate svolto difese, e dà atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    È la base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori contro il precetto e il pignoramento presso terzi.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esatta indicazione delle parti e dei litisconsorti necessari; la mancanza del dato identificativo del terzo pignorato determina inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione di una copia idonea e rituale della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 102 c.p.c.

    Nel giudizio di opposizione esecutiva presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione integra violazione del contraddittorio.

  • art. 331 c.p.c.

    L'integrità del contraddittorio deve poter essere verificata dal giudice di legittimità ai fini dell'eventuale integrazione nei confronti dei litisconsorti necessari.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012 conv. in L. 221/2012

    L'avvocato può attestare autonomamente la conformità degli atti e documenti tratti dal fascicolo telematico; la sola firma digitale sul file non basta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come criterio interpretativo favorevole a soluzioni processuali chiare e semplici, coerenti con la massima tutela del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario in via generale; il ricorso per cassazione deve quindi consentire l'immediata verifica dell'integrità del contraddittorio e indicarne con precisione l'identità.
  • Ai fini dell'art. 369 c.p.c., il deposito della sentenza impugnata deve avvenire in forma idonea e conforme: la semplice apposizione della firma digitale su una copia informatica non sostituisce l'attestazione di conformità richiesta per i documenti estratti dal fascicolo telematico.
  • La mancanza nel ricorso per cassazione degli elementi di contenuto-forma richiesti dall'art. 366 c.p.c. non è sanabile mediante ricostruzioni aliunde: il dato identificativo del litisconsorte necessario deve risultare dal ricorso stesso.
  • In materia di opposizioni esecutive, i vizi processuali relativi a improcedibilità e inammissibilità possono essere rilevati anche in presenza di possibili questioni di merito, con assorbimento delle censure sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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