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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00074/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La lite trae origine da una domanda di pagamento di una somma complessiva riferita a un credito già riconosciuto in altro giudizio, alle spese liquidate in un successivo processo esecutivo e ad ulteriori importi portati da titoli di credito. Il creditore originario aveva agito dichiarandosi titolare e unico socio di una società di persone; successivamente, il giudizio di appello fu proposto dai suoi eredi. I convenuti avevano contestato la fondatezza della pretesa e il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’attore. La Corte d’appello, invece, aveva ritenuto legittimato il soggetto originario e aveva condannato in solido alcuni dei convenuti al pagamento di parte del credito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio motivazionale per avere la Corte d’appello ritenuto la qualità di eredi degli appellanti senza prova del decesso e della qualità di eredi; 2) violazione delle norme su legittimazione, valutazione delle prove e riparto dell’onere probatorio, sostenendo che non fosse stata provata l’esistenza del collegamento tra la pretesa e la società indicata in atto di citazione; 3) contraddittorietà della motivazione; 4) violazione della norma sulla cancellazione della società di persone, lamentando che, essendo la società cancellata dal Registro delle imprese, il credito non poteva essere azionato senza prova dell’inclusione nel bilancio finale di liquidazione o della successione nella relativa titolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ritenendoli generici e non conformi al vizio motivazionale denunciabile in cassazione, oltre che in parte nuovi e privi di specificità. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo: ha rilevato che, poiché la società era già cancellata dal Registro delle imprese al momento dell’introduzione del giudizio, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la legittimazione attiva del soggetto che agiva per il credito sociale e, poi, dei suoi eredi, accertando se essi fossero aventi causa della società, assegnatari del credito nel bilancio finale di liquidazione oppure successori di un credito non inserito nel bilancio e non tacitamente rinunciato. Poiché tale verifica non era stata compiuta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è ammissibile solo nei limiti del modello legale vigente; non basta dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione in termini generici.

  • art. 81 c.p.c.

    La censura richiama la necessità che chi agisce in giudizio sia titolare della posizione soggettiva dedotta, cioè legittimazione ad agire.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione del materiale probatorio deve avvenire secondo le risultanze di causa e non in base a fatti non provati.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama le regole sulla valutazione delle prove, censurando l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito nella parte in cui ha omesso la verifica necessaria sulla titolarità del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per il credito deve provare i fatti costitutivi della propria legittimazione e della titolarità del diritto azionato.

  • art. 2495 c.c.

    Dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, il soggetto che agisce per un credito sociale deve dimostrare di essere avente causa della società o assegnatario del credito, non essendo sufficiente la mera qualità di ex socio o liquidatore.

  • art. 2272, primo comma, n. 4, c.c.

    La Corte distingue lo scioglimento per mancata ricostituzione della pluralità dei soci dalla successiva cancellazione della società, sottolineando che quest’ultima rileva come fatto autonomo ai fini della legittimazione ad agire.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione deve essere dedotto nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e con specifica indicazione del fatto decisivo asseritamente trascurato; non sono ammissibili censure generiche, meramente assertive o che introducano questioni nuove non trattate nel giudizio di merito.
  • Quando la pretesa è fatta valere per un credito già appartenuto a una società cancellata dal Registro delle imprese, chi agisce deve allegare e provare la propria qualità di avente causa della società oppure di successore nella titolarità del credito, con riferimento al bilancio finale di liquidazione o alla mancata tacita rinuncia del credito non inserito nel bilancio.
  • La mera qualità di ex socio, socio superstite o liquidatore non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione attiva rispetto ai crediti di una società cancellata, occorrendo una prova positiva della successione nel diritto fatto valere.
  • Lo scioglimento di una società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci è questione distinta dalla cancellazione della società dal Registro delle imprese; solo quest’ultima impone la verifica della successione nella titolarità dei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla società.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratori
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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