Cassazione Penale, Sentenza n. 1204/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo: 1) manifesta illogicità nella valutazione della gravità indiziaria perché le intercettazioni, a suo dire, si riferirebbero alla compravendita di un terreno e non a dinamiche mafiose, per cui la sua presunta funzione di tramite sarebbe mera congettura; 2) errata qualificazione giuridica della condotta sotto il profilo penale: la condotta sarebbe qualificabile come favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e non come appartenenza stabile a organizzazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), atteso che avrebbe prestato servizi in un arco temporale limitato e solo in favore di un singolo esponente (Vito Gondola). Il ricorrente cita altresì violazioni di norme procedurali (artt. 125, 273, 292 co.2 lett. c) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., rilevando che le doglianze attengono all'interpretazione e alla valutazione del contenuto delle intercettazioni, materia di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità o arbitrarietà. Il Collegio ha condiviso la valutazione del Tribunale di Palermo secondo cui il ruolo organizzativo dell'indagato (mantenere raccordi e organizzare incontri tra esponenti di vertice) denota una stabile messa a disposizione dell'organizzazione e non un mero favoreggiamento personale, rendendo quindi adeguata l'applicazione dell'art. 416-bis. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; l'ordinanza è stata confermata e rimessa alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il ricorso: i motivi che si fondano sulla valutazione del contenuto delle intercettazioni sono questioni di fatto e, salvo manifesta illogicità o arbitrarietà, non sono sindacabili in Cassazione.
La Corte conferma che l'appartenenza a organizzazione mafiosa richiede una stabile messa a disposizione e un contributo all'attività del sodalizio; il ruolo di raccordo e organizzazione di incontri fra vertici è indice di tale appartenenza.
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione (favoreggiamento personale); la Corte ritiene però che la condotta descritta (attività continuativa di raccordo tra esponenti apicali) sia incompatibile con la natura occasionale e personale del favoreggiamento, giustificando quindi l'art. 416-bis.
Richiamati nel contesto della esclusione della configurazione quale semplice concorso esterno o concorrente esterno; il Tribunale ha ritenuto che l'attività svolta fosse interna e stabile.
Invocato dal ricorrente fra le norme violate, ma non è stata riconosciuta una specifica violazione normativa decisiva nella motivazione della Corte.
Censurato dal ricorrente insieme ad altre norme procedurali; la Corte non ha ritenuto tali profili decisivi, ritenendo il motivo inammissibile per carattere di valutazione di merito.
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella censura procedurale; non è emersa dalla sentenza una interpretazione giuridica decisiva di tale norma, perché il giudizio si è risolto sull'inammissibilità per questioni di fatto.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; indicazione procedurale eseguita dalla Corte.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto: la Cassazione la sindaca solo se emerge manifesta illogicità o arbitrarietà della motivazione del giudice di merito.
- Per configurare il reato di appartenenza a organizzazione mafiosa (art. 416-bis) non è sufficiente un collegamento occasionale; occorre dimostrare una stabile messa a disposizione e un contributo all'organizzazione, elementi che possono emergere anche da attività di raccordo e organizzazione di incontri fra vertici.
- Il ruolo di 'mediatore' o 'tramite' può rientrare nel favoreggiamento personale (art. 378) se è sporadico e limitato a un singolo soggetto; se invece è continuativo e funzionale all'organizzazione è più idoneo a integrare l'appartenenza mafiosa.
- L'uso di linguaggio criptico o riferimenti allusivi nelle intercettazioni può legittimamente essere interpretato dal giudice di merito alla luce del contesto e degli altri elementi investigativi; una lettura letterale isolata spesso non coglie il quadro indiziario complessivo.
- Nelle impugnazioni cautelari è strategico contestare la gravità indiziaria con argomentazioni che dimostrino specifiche illogicità o lacune nella motivazione, perché i rimedi di legittimità hanno limiti nell'esame di questioni di fatto.
- Se si contesta la qualificazione giuridica della condotta, è fondamentale documentare la temporaneità e la natura personale degli atti per sostenere la tesi del favoreggiamento, altrimenti la valutazione del giudice di merito sul carattere stabile dell'apporto potrà essere ritenuta coerente.
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