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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30606/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuti)

La controversia

Nel giudizio di merito pendente davanti al Tribunale era stata disposta la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo, ritenendo pregiudiziale la definizione con giudicato di un diverso giudizio civile. La parte istante ha proposto ricorso per regolamento di competenza chiedendo, in via principale, la riunione con altro regolamento asseritamente connesso; in via subordinata, la prosecuzione del giudizio sospeso o una prosecuzione parziale previa separazione delle cause; ha inoltre formulato richieste ulteriori, tra cui dichiarazioni di improcedibilità, improponibilità, incompetenza territoriale e invalidità/inefficacia di un contratto di donazione immobiliare, nonché trasmissione degli atti alla Procura. Le controparti costituite hanno resistito con memoria; un intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che il ricorso era privo di una comprensibile esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali e non articolava motivi intelligibili, in violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza. Ha inoltre ritenuto inammissibili le domande estranee all’oggetto del procedimento di regolamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti è contenuto-forma del ricorso per cassazione e si applica anche al regolamento di competenza; la sua mancanza o l’assoluta incomprensibilità dei fatti e dei motivi comporta inammissibilità.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato quale base dell’ordinanza di sospensione del giudizio di merito per pregiudizialità.

  • art. 42 c.p.c.

    Indicato come fondamento del ricorso per regolamento di competenza.

  • art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’eventuale raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per regolamento di competenza, come ogni impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione, deve contenere una chiara esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a consentire la comprensione della controversia senza ricorso ad atti esterni.
  • La mancanza di una narrazione intellegibile dei fatti o di motivi specificamente e separatamente articolati rende il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c.
  • L’onere di individuazione del motivo di impugnazione esige che esso sia immediatamente riconducibile alla censura proposta, senza necessità di formule sacramentali, ma con chiarezza minima e coerenza espositiva.
  • Nel regolamento di competenza non possono essere formulate richieste estranee all’oggetto del mezzo, come domande di merito o istanze incidentali non pertinenti alla questione di competenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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