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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47376/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fera impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, tra l'altro, del reato di bancarotta societaria per effetto di operazioni dolose (capo D). Le censure principali riguardavano: mancata valutazione decisiva del fatto che Fera era stato nominato amministratore quando la societa' era già inattiva e con esposizione debitoria preesistente; insufficiente accertamento del contributo causale e dell'entità del debito maturato nel periodo della sua amministrazione rispetto al debito complessivo; richiesta di riqualificazione della condotta in bancarotta semplice per grave imprudenza o per omissione della dichiarazione di fallimento; contestazione della valutazione sulla documentazione contabile (bancarotta documentale) e sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento ai primi due motivi (relativi al capo D). Ha rilevato un vizio di motivazione perché le sentenze di merito non hanno chiarito quale fosse l'entità del debito maturato durante il periodo di amministrazione di Fera rispetto al debito preesistente (circa 8 milioni) e non hanno verificato concretamente l'incidenza causale delle condotte dell'imputato sull'aggravamento del dissesto. Per tali ragioni la sentenza impugnata e' stata annullata limitatamente al capo D) e rinviata per nuovo esame sul profilo dell'aggravamento del dissesto, della sua entità e delle conseguenze in ordine alla qualificazione del dolo (specifico o generico) e alla possibile riqualificazione in bancarotta semplice. Il terzo motivo (sulla bancarotta documentale) e' stato ritenuto inammissibile, essendo la valutazione del curatore e dei giudici di merito non censurabile in sede di legittimità. Il quarto motivo (attenuanti generiche) e' stato dichiarato assorbito e rimesso al giudice del rinvio. Pertanto la sentenza e' annullata con rinvio limitatamente al capo D; per il resto il ricorso e' inammissibile o assorbito.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta per effetto di operazioni dolose può consistere anche in omissioni sistematiche (es. mancato versamento di imposte/contributi) che, se deliberate e protratte, aggravano il dissesto societario; il reato richiede dolo (generico o specifico a seconda della forma) e va accertato il nesso causale fra le operazioni dolose e il fallimento

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    Norma relativa alla bancarotta documentale: la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione da fraudolenta a semplice in relazione alle scritture contabili, e ha ritenuto legittima la valutazione del curatore circa l'inesistenza o non esaminabilità di documenti

  • art. 224, legge fallimentare

    Richiamata in connessione con la riqualificazione della bancarotta documentale; la Corte ha confermato che la valutazione della documentazione e' rimessa al giudice di merito

  • art. 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare

    Richiamato per distinguere le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione, dissipazione) rispetto alle operazioni dolose di cui all'art. 223

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Norme sulle circostanze attenuanti generiche; la loro valutazione e' stata ritenuta subordinata all'esito del nuovo esame sul capo D e pertanto assorbita in questa sede

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla forma dei motivi di ricorso; il ricorso risultava enunciato nei limiti richiesti dalla disciplina

Massime di principio

  • La qualificazione di "operazioni dolose" ex art. 223, comma 2, n.2 legge fall. puo' comprendere omissioni sistematiche (es. mancati versamenti fiscali o contributivi) purché sia dimostrata la deliberata, protratta e sistematica condotta e il suo apporto causale al dissesto.
  • Quando l'amministratore viene nominato in una societa' già in grave difficoltà, il giudice deve quantificare separatamente il debito preesistente e quello maturato durante la sua gestione per valutare l'incidenza causale delle sue condotte sull'aggravamento del dissesto.
  • Per distinguere tra bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2) e bancarotta semplice o fraudolenta patrimoniale occorre valutare il profilo soggettivo: dolo specifico se il fallimento e' voluto, dolo generico se il soggetto ha accettato il rischio dell'operazione senza voler direttamente il fallimento.
  • La mera ricostruzione alternativa dei fatti proposta dall'imputato non integra di per sé vizio di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente; la valutazione probatoria (es. attendibilità del curatore circa la documentazione) è rimessa al giudice di merito salvo errori nella lettura degli atti.
  • Le questioni sulle attenuanti generiche possono essere assorbite dalla decisione su questioni piu' rilevanti (es. riqualificazione o accertamento causale): in caso di annullamento con rinvio il giudice del rinvio rivaluta anche tali profili in rapporto all'esito del nuovo esame.

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