Cassazione Penale, Ordinanza n. 28278/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia semplice. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la frase attribuitagli non avesse reale valenza intimidatoria; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che la motivazione di merito dava conto della capacità minacciosa dell'espressione usata. Con il secondo motivo lamentava la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità perché generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui era stata confermata la condanna: minaccia semplice. La Corte richiama la valutazione della valenza intimidatoria dell'espressione utilizzata.
art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è escluso quando la sentenza impugnata offre una motivazione non affetta dai vizi rientranti nella norma; nel caso concreto la motivazione di merito è stata ritenuta immune da tali vizi.
L'istituto della particolare tenuità del fatto è stato invocato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata generica e non scrutinabile in sede di legittimità sulla base del testo della decisione impugnata.
È la base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di minaccia, la sussistenza del reato va apprezzata valorizzando la concreta valenza intimidatoria dell'espressione contestata, come motivata dal giudice di merito.
- In sede di legittimità, la denuncia di vizio di motivazione è ammissibile solo se si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e individua specificamente un vizio riconducibile ai parametri dell'art. 606 c.p.p.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da una censura specifica e puntuale; una doglianza generica o non confrontata con la motivazione di merito non è scrutinabile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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