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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22311/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni successivi alla risoluzione di un rapporto di leasing e dell’indennità di occupazione, sul presupposto che l’occupante avesse continuato a detenere gli immobili. L’opponente ha contestato la legittimazione attiva della società che aveva chiesto il pagamento, chiedendo la revoca del decreto; in via riconvenzionale ha domandato anche le indennità per i miglioramenti apportati agli immobili con il consenso del locatore, nonché il risarcimento dei danni asseritamente subiti nell’esecuzione del rapporto. Dopo il fallimento della società originariamente opposta, il giudizio è stato riassunto. Nei motivi di ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla chiamata di terzi, assumendo che fosse illegittima l’autorizzazione alla chiamata in causa di società terze; 2) violazione della disciplina sostanziale, sostenendo che il rapporto doveva essere regolato come leasing traslativo e non come locazione, con conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c. e non dell’art. 1595 c.c.; 3) violazione dell’art. 1595, comma 3, c.c., contestando che gli effetti della risoluzione si comunicassero al subconduttore senza un provvedimento giudiziale; 4) omesso esame di un motivo di appello relativo all’adempimento delle obbligazioni della società fallita nel rapporto locatizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto legittime le chiamate in causa dei terzi perché giustificate dalla connessione tra i rapporti negoziali e dall’esigenza di accertare la titolarità del credito azionato, oltre che di estendere a tali soggetti la domanda riconvenzionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per novità della questione in sede di legittimità, poiché la ricorrente non aveva indicato dove la questione fosse stata proposta nei precedenti gradi. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che il contratto derivato di sublocazione segue le sorti del rapporto principale e che, risolto il leasing, il proprietario aveva diritto ai canoni e all’indennità di occupazione, senza necessità di un diverso titolo giudiziale quando la risoluzione risultava già dalla comunicazione di avvalimento della clausola risolutiva. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché il giudice d’appello aveva considerato assorbita la censura. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato in tema di chiamata in causa del terzo, ritenuta ammissibile in presenza di connessione con la controversia principale e di esigenze di trattazione simultanea.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato in tema di chiamata del terzo disposta nel processo per ragioni di connessione e coordinamento delle domande.

  • art. 31 c.p.c.

    Usato insieme all’art. 33 c.p.c. per giustificare la trattazione congiunta di domande connesse relative al medesimo oggetto sostanziale.

  • art. 33 c.p.c.

    Richiamato quale base per la connessione tra cause e la loro trattazione simultanea.

  • art. 1526 c.c.

    Evocato dal ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina della vendita con riserva di proprietà al leasing traslativo; la Corte non esamina il merito del rilievo perché la questione è nuova.

  • art. 1595 c.c.

    La Corte ribadisce che il contratto di sublocazione segue le sorti del contratto principale e che, dopo la risoluzione del rapporto principale, il pagamento dei canoni va effettuato al proprietario avente diritto.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La chiamata in causa del terzo può essere legittimamente autorizzata quando tra le pretese delle parti esista una connessione o un collegamento negoziale tale da giustificare la trattazione simultanea delle domande relative al medesimo oggetto sostanziale, anche se la parte chiamante contesta la legittimazione attiva dell’originario creditore.
  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, se il ricorrente non allega specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e non indica l’atto processuale in cui ciò sia avvenuto.
  • Nel rapporto derivato di sublocazione, la sorte dell’obbligazione di pagamento segue quella del rapporto principale: se il contratto principale viene meno, il soggetto che ha titolo sulla disponibilità dell’immobile può pretendere i canoni e l’indennità di occupazione secondo l’assetto risultante dalla risoluzione.
  • La risoluzione di un rapporto negoziale può rilevare anche quando derivi dall’avvalimento di una clausola risolutiva espressa e sia incontestato l’inadempimento presupposto, senza necessità di un ulteriore provvedimento giudiziale per produrne gli effetti tra le parti interessate.
  • Il vizio di omesso esame non ricorre quando il giudice d’appello reputi una censura assorbita dalla soluzione accolta su una questione preliminare o logicamente pregiudiziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita immobiliareContratto preliminare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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