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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1809 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica del ricorso a mezzo pec in data antecedente al 15.04.2017 - Inesistenza della notifica - Inammissibilità del ricorso - Notifica ratione temporis in modalità cartacea - Necessità - Costituzione in giudizio della parte evocata - Irrilevanza - Efficacia sanante - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione PEC, effettuata prima dell’entrata in vigore della relativa modalità nella Regione Lazio, è stata ritenuta inesistente e il ricorso inammissibile. La costituzione della parte resistente non ha sanato il vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Il testo fornito non indica importi, date ulteriori, spese o altri dettagli sull’esito dei gradi precedenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso era stato notificato a mezzo PEC nella Regione Lazio prima del 15 aprile 2017, data dalla quale tale modalità è divenuta operativa in quella Regione secondo il Decreto n. 163/2013 e i successivi decreti attuativi del Direttore generale delle Finanze del 30 giugno e 15 dicembre 2016. Il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso in modalità cartacea, secondo il combinato disposto degli artt. 18, comma 3, e 20 del d.lgs. 546/1992. È stata inoltre esaminata la possibilità che la costituzione in giudizio della parte evocata sanasse la notificazione ai sensi dell’art. 156 c.p.c.

Norme richiamate

  • D.lgs. 546/1992, art. 18, comma 3

    avrebbe dovuto essere eseguita in modalità cartacea, secondo quanto stabilisce il combinato disposto degli art. 18, co.3 e art. 20 del D. lgs 546/92.

    Per il periodo anteriore all’operatività della notifica telematica nella Regione interessata, la notifica del ricorso tributario doveva essere effettuata in modalità cartacea.

  • D.lgs. 546/1992, art. 20

    avrebbe dovuto essere eseguita in modalità cartacea, secondo quanto stabilisce il combinato disposto degli art. 18, co.3 e art. 20 del D. lgs 546/92.

    La disposizione, letta con l’art. 18, comma 3, è applicata nel senso che la notificazione del ricorso doveva seguire la modalità cartacea prima della data in cui la PEC divenne operativa nella Regione Lazio.

  • D.lgs. 546/1992, art. 22

    È indicato tra i riferimenti normativi della decisione, ma il testo fornito non specifica quale passaggio interpretativo sia stato fondato su tale articolo.

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Nemmeno può riconoscersi efficacia sanante ex art. 156 c.p.c. alla costituzione della parte evocata in giudizio.

    La costituzione della parte evocata non sana l’inesistenza della notificazione del ricorso tributario effettuata con una modalità non ancora operativa.

Massime di principio

  • La validità della notifica telematica va verificata con riferimento alla data e all’ambito territoriale in cui essa è stata eseguita: non si può applicare retroattivamente una modalità divenuta operativa solo in seguito.
  • Se, nel periodo considerato, la disciplina imponeva la modalità cartacea, la notifica del ricorso tributario effettuata tramite PEC può essere qualificata come inesistente e determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • La costituzione in giudizio della controparte non sana necessariamente un vizio qualificato come inesistenza della notificazione; occorre distinguere tale ipotesi dalle irregolarità suscettibili di sanatoria.

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