Cassazione Penale, Ordinanza n. 28205/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato, in sede di giudizio abbreviato, la condanna per detenzione di stupefacente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguarda il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la sussistenza di un profitto non rilevante o comunque la minore gravità del fatto. La decisione di merito, invece, aveva escluso l'attenuante in ragione del notevole grado di purezza della cocaina detenuta (40 grammi con principio attivo al 98%) e del possesso di 970 euro, ritenuti indici di un'attività illecita di ampia portata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è astrattamente applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti, ma la sua esclusione è correttamente motivata quando gli elementi fattuali evidenziano un fatto non tenue e un profitto non esiguo. Poiché la motivazione della Corte di appello non è stata ritenuta illogica, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice in materia di stupefacenti in base alla quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.
richiamato come base del giudizio abbreviato definito dal GUP con sentenza di condanna.
attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità; la Corte ribadisce che è astrattamente applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti, ma può essere negata con motivazione non illogica quando il fatto e il profitto non siano tenui.
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499 - 01
precedente delle Sezioni Unite richiamato per affermare l'applicabilità generale dell'art. 62 n. 4 c.p. ai delitti commessi per motivo di lucro, inclusi quelli in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- L'attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. è astrattamente applicabile anche ai delitti in materia di stupefacenti, senza limiti derivanti dalla natura del bene giuridico tutelato.
- L'esclusione dell'attenuante è legittima quando il giudice di merito valorizzi in modo non manifestamente illogico elementi concreti idonei a escludere la speciale tenuità del fatto, come la rilevante purezza della sostanza e la disponibilità di somme di denaro compatibili con un traffico non occasionale.
- In sede di legittimità, il sindacato sulla mancata concessione di una circostanza attenuante è limitato alla verifica della coerenza logica della motivazione, non potendo sostituirsi la Corte di cassazione alla valutazione del merito se questa sia sorretta da argomentazione non manifestamente illogica.
- La presenza di indici fattuali che denotino un giro d'affari illecito di apprezzabile consistenza può escludere la configurabilità del fatto di speciale tenuità richiesto per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
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