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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 12 settembre 2025, n. 699, emessa all’esito del giudizio n. 785/2025 R.G..

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del CGARS che aveva riformato la sentenza del TAR Sicilia e respinto la domanda di annullamento del diniego dell’istanza per l’affidamento in concessione del servizio di raccolta dei rifiuti provenienti dalle navi nel porto di Giardini Naxos

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto revocazione deducendo l’errore di fatto previsto dall’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla sentenza del CGARS n. 699/2025. Secondo la ricorrente, il giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare che non ricorrevano cumulativamente i presupposti per l’esenzione prevista dall’art. 5, comma 8, d.lgs. n. 197/2021: in particolare, gli impianti portuali non sarebbero stati integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti e non sarebbero state messe a disposizione degli utenti le informazioni sul sistema di gestione. La società ha inoltre contestato l’accertamento secondo cui il porto sarebbe stato di dimensioni assai modeste e qualificabile come piccolo porto non commerciale caratterizzato da traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sostenendo che il traffico portuale e la rada impedivano tale qualificazione. Ha lamentato, altresì, un’omessa pronuncia e la mancata considerazione di fatti documentati e non contestati, assumendo che il loro corretto accertamento avrebbe comportato il rigetto dell’appello delle amministrazioni e la conferma dell’annullamento del diniego.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha chiarito che l’errore revocatorio richiede una svista percettiva immediata e obiettiva, relativa all’esistenza o al contenuto di un fatto risultante dagli atti, non controverso, decisivo e tale che, sostituita la rappresentazione errata con quella corretta, la decisione non possa resistere. Nel caso concreto, le circostanze dedotte dalla società erano state oggetto di discussione nei giudizi di primo e secondo grado e riguardavano la qualificazione del porto, il traffico di imbarcazioni, l’estensione del servizio comunale e l’integrazione degli impianti portuali. La loro diversa ricostruzione avrebbe richiesto una nuova valutazione delle risultanze processuali o dell’interpretazione dell’art. 5, comma 8, d.lgs. n. 197/2021, configurando un errore di giudizio e non un errore percettivo. Il Collegio ha inoltre rilevato che la sentenza revocanda aveva autonomamente fondato l’accertamento sulle modeste dimensioni del porto anche sul fatto notorio, ragione non specificamente censurata. Ha escluso che fosse stata negata l’inclusione della rada nella nozione di porto. La declaratoria di inammissibilità nella fase rescindente ha impedito il passaggio alla fase rescissoria. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti costituite, liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Consente la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi previsti dalla disciplina processuale richiamata.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio rilevante consiste in una svista percettiva su un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso della decisione.

  • art. 396 c.p.c.

    È richiamato, insieme all’art. 106 c.p.a., quale disposizione regolatrice della revocazione.

  • art. 5, comma 8, d.lgs. n. 197/2021

    I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se è garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali.

    L’esenzione presuppone anzitutto che il porto sia piccolo, non commerciale e caratterizzato soltanto da traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto; solo in presenza di tale presupposto possono rilevare, cumulativamente, l’integrazione degli impianti portuali nel sistema comunale e la disponibilità delle informazioni agli utenti.

  • art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 197/2021

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di porto e alla rilevanza della rada; il CGARS ha precisato di non aver escluso che la rada rientri nella nozione di porto.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto ex art. 106 c.p.a. e art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione sia viziata da una chiara e immediata svista percettiva sull’esistenza o sul contenuto di un fatto risultante dagli atti, non controverso, decisivo e idoneo a determinare una diversa decisione.
  • Non costituisce errore revocatorio la diversa valutazione delle prove, la contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice o la richiesta di una nuova interpretazione degli atti processuali e delle tesi difensive: tali censure riguardano un errore di giudizio.
  • Un fatto è punto controverso, ai fini dell’esclusione della revocazione, non solo quando sia stato oggetto di un effettivo contraddittorio tra le parti, ma anche quando sia stato prospettato nel processo e sia divenuto per ciò stesso controvertibile e potenzialmente oggetto della decisione.
  • Nella fase rescindente il giudice deve verificare la decisività dell’errore mediante un ragionamento controfattuale; solo se la sentenza non resiste alla sostituzione della rappresentazione errata con quella corretta può procedere alla fase rescissoria. La declaratoria di inammissibilità impedisce tale passaggio.
  • L’esenzione prevista per i piccoli porti non commerciali dall’applicazione della disciplina ordinaria sui rifiuti delle navi richiede, oltre alla qualificazione del porto come piccolo e non commerciale con traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, la cumulativa integrazione degli impianti portuali nel sistema comunale di gestione dei rifiuti e la disponibilità agli utenti delle relative informazioni.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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