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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07863/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Nel procedimento, due imputati hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 27/02/2024. I motivi, sostanzialmente sovrapponibili, investivano: 1) l'affermazione di penale responsabilità; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano prive di specificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p., perché generiche e non correlate alle argomentazioni della decisione impugnata. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività estranee al giudizio di legittimità, senza indicare specifici travisamenti decisivi. I giudici di merito, per contro, avevano già dato conto in modo esauriente e immune da vizi delle ragioni della responsabilità e del diniego dell'art. 131-bis c.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile se il giudice di merito ha motivatamente escluso i relativi presupposti; la censura deve confrontarsi specificamente con tale motivazione.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico; la sua mancanza, per genericità o per assenza di correlazione con la decisione impugnata, determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o non si confrontano con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità chiedere una mera rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto, salvo l'allegazione di specifici e decisivi travisamenti di prova.
  • La censura relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito e indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione ampia e coerente sulla responsabilità e sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., la doglianza che si limiti a riproporre una lettura alternativa degli elementi acquisiti non supera il vaglio di specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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