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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12608/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.), deducendo: (i) vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato poiché al momento del controllo affermava di trovarsi nel locale-garage pertinenziale e non nei locali controllati; (ii) mancata applicazione della causa di non punibilità di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) in ragione della brevissima durata dell'allontanamento e della comunicazione dell'allontanamento durante la giornata; (iii) omessa motivazione sulla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sul loro bilanciamento con la recidiva. Sono stati poi aggiunti motivi relativi ad un successivo provvedimento del magistrato di sorveglianza che autorizzava l'imputato all'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente all'omesso esame del motivo relativo all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), annullando la sentenza impugnata su questo punto e rinviando ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio su tale questione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato infondato: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione di merito sulla responsabilità (assenza dall'abitazione almeno tra le 12:30 e le 14:35), ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) ritenendo l'offensività non minima soprattutto in considerazione delle autorizzazioni già concesse e delle restrizioni comunque imposte, e ha considerato generiche e non provate le difese che affermavano la permanenza nel garage.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che incrimina l'evasione: la Corte ha ritenuto integrato il reato per l'allontanamento non autorizzato dall'abitazione durante il regime di detenzione domiciliare

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte richiama il criterio della offensività minima e l'esigenza di una valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza; nel caso concreto tale requisito non ricorreva

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione in ordine alla loro applicazione costituisce vizio da correggere e ha disposto il rinvio per nuovo esame

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola sulla sintesi dei motivi di ricorso: il ricorso risultava sintetizzato nei limiti consentiti, ma non impediva l'esame della questione sulle attenuanti generiche

  • Massima giurisprudenziale richiamata (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, Grigore, Rv. 283731)

    Principio secondo cui l'art. 131-bis richiede offensività minima valutata congiuntamente su condotta, danno e colpevolezza; richiamato per negare la non punibilità per tenuità

Massime di principio

  • Per il reato di evasione è necessario provare l'effettiva e non autorizzata assenza dal luogo di detenzione: la valutazione sui luoghi (es. garage) richiede riscontri documentali o probatori concreti, non semplici asserzioni difensive.
  • Le deduzioni difensive generiche su permanenza in luogo alternativo vanno supportate da prove (planimetrie, testimonianze, documentazione) perché il giudice di merito non è tenuto ad accettare affermazioni indeterminate.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità) richiede una valutazione complessiva di condotta, danno e colpevolezza: la breve durata dell'allontanamento non è di per sé sufficiente se la condotta resta offensiva nel contesto (es. autorizzazioni concesse, doveri di rispetto delle prescrizioni).
  • Quando il giudice omette di esaminare specifiche censure sulle circostanze attenuanti generiche si realizza un vizio di motivazione correggibile in cassazione con rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • Le massime difensive che mirano a ottenere una diversa valutazione dei fatti devono essere chiare e documentate: la cassazione non rientra nel merito per riesaminare rivalutazioni probatorie ordinarie a meno che non vi siano vizi logici o giuridici evidenti.

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