Cassazione Penale, Ordinanza n. 18687/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul fatto che il motivo dedotto non era ammissibile contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., essendo estraneo ai limiti di sindacato individuati dalla giurisprudenza di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, previo accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado per un reato continuato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Con il ricorso ha dedotto la violazione dell'art. 606, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 129 c.p.p., lamentando il difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova, poiché la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati. Ha inoltre precisato che il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione del giudice rispetto al contenuto concordato. Poiché il motivo proposto non rientrava in tali ipotesi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello è sindacabile in cassazione solo entro limiti ristretti, relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia al contenuto concordato.
Il vizio di motivazione è stato invocato dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto il motivo non proponibile nei limiti del ricorso contro il concordato in appello.
Nel patteggiamento in appello non è richiesto al giudice di motivare espressamente sul mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti propri della cognizione devoluta.
Il ricorso è stato ritenuto proposto in violazione della disposizione che limita l'ammissibilità dei ricorsi avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
È il reato oggetto della condanna confermata/rideterminata in appello; la sentenza non entra nel merito della sua configurabilità.
patteggiamento in appello
Accordo tra le parti in appello che consente la rideterminazione della pena e restringe il perimetro del controllo di legittimità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello il giudice di secondo grado, quando accoglie la pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove, se l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello.
- La sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile per cassazione soltanto per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra la decisione e l'accordo intervenuto; non sono deducibili censure estranee a tali profili.
- Il ricorso che contesti la motivazione del mancato proscioglimento, senza investire i presupposti specifici del concordato in appello, è inammissibile.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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