Cassazione Penale, Sentenza n. 39514/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso alla Corte di cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo) per fatti commessi nel periodo da giugno 2018 ad aprile 2019, con dichiarazione di non doversi procedere per successivo periodo per effetto di precedente giudicato. L'appello deduceva: (1) violazione del divieto di secondo giudizio (ne bis in idem) in relazione a una sentenza del 04/10/2021; (2) vizio di motivazione, contraddittorietà e carenza logico-argomentativa nell'affermazione della responsabilità (violazione art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. e art. 27 Cost.); (3) errore sul trattamento sanzionatorio e diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul ne bis in idem: la sentenza impugnata aveva delimitato la condotta al periodo "giugno 2018 ad aprile 2019" e aveva esplicitato che la diversa condanna riguardava un periodo distinto, perciò non sussisteva preclusione; il ricorrente non ha prodotto la sentenza che avrebbe provato il contrario e la questione richiederebbe accertamenti di fatto, preclusi alla Cassazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale, fondata su testimonianze (tra cui rilevazione dei CC in data 21/07/2018 alle ore 2,35), e ha ricordato che per il reato di disturbo è sufficiente l'idoneità della condotta a turbare il riposo; inoltre il ricorrente non ha rispettato l'onere di allegare integralmente i verbali o il verbale fonografico per sostenere un travisamento probatorio. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche alla luce della persistenza della condotta e della motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio (applicata solo pena pecuniaria). Di conseguenza il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (determinata equitativamente) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile. Si riporta inoltre che la sentenza di primo grado aveva inflitto una ammenda di Euro 400,00 per i fatti da giugno 2018 ad aprile 2019 e aveva disposto l'obbligo di risarcimento danni alla parte civile da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
Reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: si integra quando la condotta è concretamente idonea a arrecare tale disturbo; non è necessaria la prova che siano state disturbate più persone, è sufficiente l'idoneità della condotta
Elenca i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge ecc.); applicato per valutare la fondatezza dei motivi dedotti dall'appellante
Norma richiamata in relazione agli effetti del giudicato e alla esclusione del secondo giudizio per periodi già giudicati; nella sentenza è stata valutata la differenza temporale delle contestazioni per escludere la preclusione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla trattazione dei motivi e all'enunciazione delle censure in cassazione; richiamato per i limiti della motivazione richiesta
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al principio di responsabilità personale e alla ragionevolezza della motivazione; la Corte ha ritenuto assente la violazione costituzionale invocata
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale nell'applicare una pena pecuniaria tenuto conto della persistenza della condotta
Norma che consente la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Massime di principio
- Il divieto di secondo giudizio (ne bis in idem) opera solo quando la nuova decisione riguarda lo stesso fatto e lo stesso periodo: se le contestazioni temporali sono distinte, non sussiste preclusione.
- Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) è sufficiente che la condotta sia idonea a arrecare disturbo; non è necessario dimostrare che più persone siano effettivamente state disturbate.
- La Corte di cassazione non può decidere questioni che richiedono accertamenti di fatto: eccezioni basate su ricostruzioni fattuali o sulla presunta contraddittorietà dei fatti richiedono la documentazione integrale (es. verbali di deposizione o registrazioni) per essere valutate.
- Chi invoca il travisamento probatorio deve allegare integralmente i verbali o il materiale fonografico; spezzoni o estratti possono non soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso.
- La persistenza o la reiterazione della condotta può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione di una sanzione anche pecuniaria ritenuta adeguata dal giudice di merito.
- Ricorrere in cassazione su basi generiche o senza produrre documentazione probatoria integrale può portare a inammissibilità e alla condanna alle spese e a sanzioni (come versamento alla Cassa delle Ammende) anche se non si ravvisa colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
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