Cassazione Penale, Ordinanza n. 36661/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 24 febbraio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 56, 624 e 625, n. 2, c.p. La pena era di quattro mesi di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale. Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente contestava il diniego delle attenuanti generiche; la Corte d’appello aveva ritenuto irrilevanti e non dimostrate le allegazioni relative ai tre figli e all’attività stabile di muratore, valorizzando invece la capacità a delinquere desunta dall’uso di una borsa schermata e dalla scelta del negozio. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., censurava il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Ha ritenuto sufficiente, ai fini delle attenuanti generiche, la valorizzazione di un elemento attinente alla capacità a delinquere, senza necessità di esaminare favorevolmente ogni circostanza allegata dall’imputato. Ha inoltre escluso contraddittorietà tra la concessione della sospensione condizionale e il diniego della non menzione, trattandosi di benefici con finalità diverse; il diniego della non menzione era adeguatamente motivato dalla potenzialità di reiterazione di delitti contro il patrimonio, desunta dalle modalità esecutive e dalla predisposizione organizzativa. La condanna è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il reato di cui all'art. 56, 624 e 625 n. 2, cod.pen.
La norma è richiamata per identificare la fattispecie di tentato furto oggetto della condanna, ma la Corte non ne sviluppa un’interpretazione.
il reato di cui all'art. 56, 624 e 625 n. 2, cod.pen.
La norma è richiamata quale fattispecie base del furto tentato contestato; la decisione non ne interpreta gli elementi costitutivi.
il reato di cui all'art. 56, 624 e 625 n. 2, cod.pen.
La norma è indicata come aggravante del furto tentato contestato, senza che la Corte ne esamini autonomamente i presupposti.
al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente
La valutazione delle attenuanti generiche può fondarsi su un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e idoneo a giustificare la concessione o il diniego.
le ragioni, così espresse dal giudice di appello nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli dagli artt. 132 e 133 cod. pen., sono sufficienti, a parere di questo Collegio a, dar conto del diniego
La decisione sul beneficio della non menzione rientra nella discrezionalità del giudice, il cui esercizio è adeguatamente motivato quando fondato sugli elementi valutativi pertinenti.
art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), c.p.p.
Con un primo motivo di ricorso si duole ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. del difetto di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. si duole del diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
La disposizione è richiamata per individuare i vizi dedotti con il ricorso per cassazione; la Corte dichiara manifestamente infondate le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale.
Massime di principio
- Nel decidere sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare uno solo degli elementi rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., purché lo ritenga prevalente e idoneo a giustificare l’esito; non è necessario attribuire rilievo favorevole a tutte le circostanze dedotte dall’imputato.
- La concessione della sospensione condizionale della pena non è incompatibile con il diniego della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, poiché i due istituti perseguono finalità diverse.
- Il diniego della non menzione può essere motivato, nell’ambito della valutazione discrezionale collegata agli elementi dell’art. 133 c.p., dalla concreta potenzialità di reiterazione di reati, desunta dalle modalità esecutive e dalla predisposizione organizzativa manifestate nella condotta.
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