Cassazione Penale, Ordinanza n. 31786/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del G.i.p. era stata applicata, su richiesta dell'imputato e con consenso del pubblico ministero ex art. 444 c.p.p., una pena di nove mesi di reclusione per un fatto qualificato come riciclaggio aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, in continuazione con altri reati già giudicati con precedente sentenza divenuta definitiva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Sosteneva che nel procedimento principale, per tutti i reati-fine, fosse stata esclusa la finalità agevolativa dell'associazione mafiosa e che, coerentemente con la motivazione della sentenza principale, non potesse ritenersi sussistente nel nuovo giudizio la circostanza aggravante mafiosa, senza adeguata giustificazione da parte del G.i.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo d'imputazione e l'accordo sulla pena rischi di trasformarsi in accordo sui reati. Nel caso concreto, il capo d'imputazione contestava espressamente che l'imputato avesse agito al fine di agevolare l'attività della 'ndrangheta e del relativo sodalizio emiliano; quindi la censura investiva in realtà profili fattuali e probatori non immediatamente ricavabili dalla contestazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma che regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stato definito il giudizio di merito
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione la violazione di legge, nel caso prospettato come erronea qualificazione giuridica del fatto
nei procedimenti ex patteggiamento limita il ricorso per cassazione dei pubblici ministeri e dell'imputato ai soli motivi inerenti alla volontà, alla correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
disposizione richiamata per l'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa
richiamato per la trattazione de plano del ricorso nelle forme previste dal comma 5-bis
base normativa della condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso avverso sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, richieda una rivalutazione di elementi fattuali o probatori non desumibili con immediatezza dal capo d'imputazione e dal provvedimento impugnato.
- La verifica di legittimità sulla qualificazione giuridica in sede di patteggiamento non può trasformarsi in una revisione del merito dell'accordo, potendo intervenire solo quando la contestazione e la sentenza siano tra loro palesemente inconciliabili.
- Quando il capo d'imputazione contesta espressamente la finalità di agevolazione mafiosa, non è configurabile un errore manifesto nella qualificazione aggravata del fatto basato su una diversa lettura delle risultanze di merito.
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