Cassazione Penale, Sentenza n. 19770/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna, deducendo un vizio di motivazione. Successivamente il ricorrente ha presentato la remissione di querela della persona offesa, accettata dall'imputato, che ha rilevanza rispetto al reato di furto (procedibile a querela). Il ricorrente ha altresì censurato il mancato espletamento di una perizia, ma tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata dai giudici di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di furto perché estinto per remissione di querela, eliminando la pena relativa (mesi 2 e giorni 20 di reclusione e euro 100,00 di multa) e ponendo le spese a carico di Barcellari Marco. Quanto al reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. il ricorso è stato dichiarato inammissibile e quindi la condanna per tale reato rimane confermata. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per mera reiterazione di doglianze già esaminate nei gradi precedenti.
Norme richiamate
Il reato di furto è procedibile a querela di parte; la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata, determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
Il reato di cui all'art. 493-ter è procedibile d'ufficio: la remissione di querela è irrilevante rispetto a questo reato, per cui la relativa condanna non si estingue con la remissione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato riguardo a eventuali cause di non punibilità; in mancanza di evidenza di tali cause, la remissione di querela opera l'estinzione del reato di furto e impone l'annullamento senza rinvio.
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Giurisprudenza che conferma il principio per cui la remissione di querela, tempestiva e accettata, estingue il reato procedibile a querela e deve essere rilevata in sede di legittimità.
Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio sull'effetto estintivo della remissione di querela per i reati procedibili a querela.
Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017 (A.)
Princìpio secondo cui la produzione di una perizia è un mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice; l'assenza della perizia non costituisce di per sé motivo di annullamento se il giudice ha motivato adeguatamente l'esercizio del suo potere discrezionale.
Massime di principio
- La remissione di querela, se intervenuta prima della decisione definitiva e tempestivamente rilevata, estingue il reato procedibile a querela e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità con annullamento senza rinvio della relativa condanna.
- La remissione di querela non ha effetto sui reati procedibili d'ufficio (es. art. 493-ter): tali reati rimangono perseguibili e le relative condanne non si estinguono per remissione.
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico: la mera reiterazione di motivi già esaminati in sede di merito e disattesi non è sufficiente a rendere il ricorso ammissibile.
- La mancata acquisizione di una perizia non comporta automaticamente la nullità della decisione se la perizia è un mezzo di prova neutro e il giudice ha adeguatamente motivato la scelta di non disporla.
- In presenza di estinzione parziale del reato (es. solo il reato procedibile a querela), il giudice di legittimità può annullare senza rinvio la parte estinta e dichiarare inammissibile il ricorso per la restante parte, quando le censure siano generiche o infondate.
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