Cassazione Penale, Sentenza n. 49280/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gargivolo impugnava il conteggio della pena risultante dal provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse applicato correttamente le detrazioni per pena già espiata e per custodia cautelare. In particolare, chiedeva che tali detrazioni venissero calcolate sulla pena residua da espiare dopo le riduzioni operate per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; denunciava altresì che una pena inflitta con sentenza della Corte d'appello del 26/03/2009, pur interamente espiata, non era stata detratta dalla pena residua finale se non nei limiti dell'aumento per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure riproducevano le stesse contestazioni già sollevate con l'incidente di esecuzione senza confrontarsi criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. I giudici hanno richiamato il contenuto analitico del provvedimento di esecuzione del 12/09/2022 (con i relativi calcoli) e hanno ritenuto che non sussistesse spazio per le ulteriori detrazioni richieste dal ricorrente, poiché quelle detrazioni erano già state effettuate in coerenza con il precedente provvedimento di cumulo del 17/04/2018. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'incidente di esecuzione relativo a questioni di calcolo ed esecuzione della pena; la Corte ha ritenuto che le censure proposte in Cassazione fossero sovrapponibili a quelle già dedotte con l'incidente e quindi inammissibili perché non fornivano elementi nuovi o un critico confronto con la motivazione impugnata
Norma richiamata dal ricorrente come parametro di riferimento per le censure sull'esecuzione; la Corte ha ritenuto tuttavia che il ricorso non avesse efficacemente dimostrato un errore di applicazione di tale disposizione rispetto ai calcoli già eseguiti
art. 78 cod. pen. (ultimo comma, criterio moderatore)
Il criterio moderatore ai fini del cumulo non è applicabile quando la misura della pena complessiva determinata per cumulo materiale è inferiore a 30 anni; la Corte ha osservato che la misura risultante (anni 18 mesi 11 dopo riduzioni) è inferiore a 30 anni, per cui il criterio moderatore non opera
Massime di principio
- Le questioni di calcolo in materia di esecuzione delle pene devono essere affrontate con riferimento ai calcoli analitici contenuti nel provvedimento di esecuzione: per ottenere l'accoglimento è necessario indicare specifici elementi di fatto o di diritto che dimostrino l'errore, non una mera ripetizione delle deduzioni già proposte
- Le detrazioni per pena già espiata e per custodia cautelare vanno verificate rispetto alla pena residua, tenendo conto delle riduzioni già operate per continuazione e del cumulo: evitare il doppio computo richiede un confronto puntuale con il calcolo originario del cumulo
- Il criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. non si applica se la pena complessiva risultante dal cumulo materiale è inferiore al limite previsto (30 anni): bisogna prima determinare la pena aggregata e poi verificare l'applicabilità del criterio
- In sede di impugnazione in Cassazione contro decisioni sull'esecuzione, l'ammissibilità richiede un'esposizione critica delle ragioni per cui il giudice avrebbe errato; la mera reiterazione di istanze già decise può determinare l'inammissibilità e la condanna alle spese
- Per contestare calcoli complessi è utile produrre un prospetto comparativo che mostri passo per passo l'errore denunciato (pene imponibili, riduzioni per continuazione, detrazioni per pena già espiata e custodia cautelare, risultante finale) e documentazione probatoria a sostegno
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