Cassazione Civile, Ordinanza n. 23744/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato da una società un fabbricato da cielo a terra comprendente una farmacia, un appartamento e locali accessori, dichiarando ai fini fiscali l'esenzione IVA perché l'operazione riguardava, secondo il rogito, un fabbricato nel suo complesso strumentale per natura e non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. L'Agenzia delle entrate aveva però contestato la natura pertinenziale dell'appartamento rispetto alla farmacia, ritenendo insussistente un legame di servizio tra le due unità immobiliari, e aveva quindi rideterminato il valore imponibile applicando l'aliquota piena dell'imposta di registro. Il contribuente aveva impugnato l'avviso di liquidazione; la CTP aveva accolto il ricorso riconoscendo il vincolo di pertinenzialità, mentre la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Avverso tale decisione il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio entrambe le parti avevano depositato memorie chiedendo l'estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata ex art. 5 l. n. 130 del 2022.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 5 l. n. 130 del 2022 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio, ma solo nelle ipotesi di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 25485/2018
Richiamata come precedente per affermare che l'estinzione esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando le parti documentano l'intervenuta definizione agevolata della lite, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio, a differenza del rigetto o dell'inammissibilità del ricorso, non comporta il raddoppio del contributo unificato.
- In caso di estinzione per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto disposto dalla Corte nel caso concreto.
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