Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26284/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escludere la sanzione pecuniaria. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità degli imputati, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I difensori di due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la loro responsabilità penale per il reato contestato. Dai passaggi disponibili emerge che i ricorsi censuravano, in sostanza, la motivazione di merito su profili non deducibili in sede di legittimità: in particolare la valutazione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione rileva che la motivazione dei giudici di merito era congrua, adeguata e immune da manifesta illogicità, perché fondata su corretti criteri di inferenza e su massime di esperienza condivisibili. Quanto alla recidiva, per un imputato era stato valorizzato un cospicuo curriculum criminale, con precedenti per traffico di stupefacenti e altri reati, ritenuti indicativi di maggiore pericolosità e di continuità con il fatto oggetto del processo; per l’altra imputata era stato considerato un precedente specifico, ritenuto idoneo ad accrescere l’offensività del fatto e a dimostrare pervicacia criminale. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto motivato il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivamente valutabili e la quantificazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p., valutazione di merito insindacabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la determinazione della pena, applicato mediante valutazione di merito ritenuta insindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Usato per fondare la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono consentite censure che mirino a ottenere una rivalutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua, logica e adeguata.
  • La recidiva può essere motivatamente valorizzata sulla base dei precedenti penali dell'imputato, se questi appaiono sintomatici di maggiore pericolosità o di continuità con il fatto oggetto del processo.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili; tale valutazione è tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
  • La determinazione della pena secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. costituisce valutazione di merito non censurabile in cassazione salvo vizi logici manifesti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.