Cassazione Penale, Ordinanza n. 19019/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché meramente reiterativo di doglianze già disattese in appello con motivazione corretta; ha ritenuto non consentito il secondo motivo relativo alla pena sostitutiva, poiché non prospettato in appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Nel ricorso si deduceva: 1) la mancata esclusione della recidiva; 2) l'omessa applicazione di una pena sostitutiva. La Corte rileva che il primo motivo era sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazione giuridicamente corretta e immune da manifesta illogicità; il secondo motivo è ritenuto non proponibile in cassazione perché non era stato dedotto con l'atto di appello.
Norme richiamate
richiamato quale base per le conseguenti statuizioni economiche/processuali in caso di inammissibilità del ricorso
delitto di evasione (art. 385 c.p.)
reato per il quale l'imputato era stato giudicato
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
- Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione non proposta con l'atto di appello, quando si tratti di censura non rilevabile d'ufficio.
- La mancata deduzione in appello di un tema relativo al trattamento sanzionatorio impedisce di farlo valere per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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