Cassazione Penale, Ordinanza n. 24053/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per carenza di interesse e il secondo manifestamente infondato per mancata maturazione della prescrizione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che lo aveva condannato per ricettazione e per un secondo reato previsto dal d.lgs. 231/2007, come indicato nel provvedimento. Con il primo motivo ha dedotto che la condanna avrebbe riguardato anche beni non nella sua disponibilità, perché riferibili alla madre e alla sorella, e quindi ha contestato la sussistenza dell'addebito almeno per quella parte. Con il secondo motivo ha sostenuto che i reati erano estinti per prescrizione. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di interesse, osservando che il giudice di merito aveva comunque applicato la pena base nel minimo edittale per la ricettazione e che la pena complessiva era più favorevole per l'imputato, anche in considerazione della recidiva e del divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione del pubblico ministero; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva individuato i beni oggetto di ricettazione ascrivibili al ricorrente, mentre il tema della restituzione dei beni appartenenti alle congiunte era estraneo alla sua sfera giuridica. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, perché dagli atti risultava che nessuno dei due reati era prescritto, anche tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione dovute a rinvii chiesti dalla difesa e della recidiva reiterata, che ostava al maturare del termine estintivo nei tempi dedotti dal ricorrente.
Norme richiamate
È il reato di ricettazione per il quale la Corte ha escluso la maturazione della prescrizione, indicando un termine di maturazione al 16/01/2036.
È il reato richiamato nel ricorso, poi indicato come corrispondente all'attuale art. 493-ter c.p.; la Corte ha escluso la prescrizione, indicando un termine di maturazione al 05/04/2027.
Norma indicata dalla Corte come corrispondente alla fattispecie già prevista dall'art. 55 d.lgs. n. 231/2007.
Richiamato per evidenziare che la recidiva avrebbe comportato un maggiore aumento per la continuazione, ma la pena non poteva essere aggravata in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso che censura una statuizione priva di incidenza concreta sulla sfera giuridica dell'imputato, quando la decisione di merito abbia comunque determinato una pena già favorevole o il profilo contestato riguardi beni o effetti riferibili a terzi.
- Nel giudizio di legittimità la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata quando dagli atti risulti che il termine non è ancora maturato, tenuto conto delle sospensioni del corso della prescrizione e degli eventuali effetti ostativi della recidiva reiterata.
- In assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice dell'impugnazione non può aggravare la posizione dell'imputato in peius; ciò può rendere priva di interesse la censura che miri a eliminare un profilo non idoneo a migliorare ulteriormente l'esito sanzionatorio.
- Quando la sentenza di merito individua specificamente i beni riferibili all'imputato, la contestazione relativa a beni appartenenti a terzi o alla mancata restituzione agli stessi non integra un interesse diretto dell'imputato al motivo di ricorso.
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