Cassazione Penale, Sentenza n. 39577/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 23/01/2024 (che aveva parzialmente riformato il G.U.P.), con censure di violazione di legge, difetto di motivazione e travisamento della prova. Si contestava la qualificazione e la responsabilità per i reati di concorso in estorsione aggravata, lesioni personali e turbata libertà degli incanti (in particolare per la vicenda Tanganelli e per la vicenda Picone). Argomentazioni difensive: gli atteggiamenti contestati (colloquio dell'8 giugno, soprannome, luogo di provenienza, allontanamento, chiamate successive, conversazioni registrate) non avrebbero natura intimidatoria; mancavano riscontri probatori per qualificare il ricorrente come mandante delle lesioni; non era dimostrata la connessione tra aggressione e aggiudicazione dell'asta; l'aggravante "più persone riunite" non sarebbe applicabile; andavano riconosciute attenuanti generiche e corretta valutazione della continuazione e della determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ragionamento della Corte: i motivi riproponevano censure già esaminate e, in sostanza, chiedevano una lettura alternativa dei fatti non consentita in sede di legittimità; non è emerso un "macroscopico travisamento" delle prove né omissioni tali da giustificare il sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua e dettagliata la motivazione della corte di merito, fondata su dichiarazioni della persona offesa (Tanganelli e Picone), conversazioni registrate, frequenti contatti telefonici e il comportamento della moglie della persona offesa dopo l'aggressione; ha altresì ritenuto non infondata la qualificazione dell'aggravante delle "più persone riunite" e ha respinto le doglianze su attenuanti, continuazione e misura della pena. Conseguenze pratiche: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; resta confermata la misura inflitta in appello (riduzione rispetto al primo grado a anni 6 mesi 6 giorni 20 di reclusione e multa di euro 8.666,00, come risultava dalla sentenza di appello).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usato per riassumere e articolare i motivi di ricorso; la Corte osserva che i mezzi di censura erano stati sintetizzati ex art. 173 disp. att. e che le doglianze risultano in massima parte reiterative o ricostruzioni alternative dei fatti non sindacabili in Cassazione.
Applicato per la conseguenza della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (determinata in euro 3.000,00).
Richiamato dalla difesa come possibile riconducibilità della condotta a mera partecipazione alle minacce; la Corte ha ritenuto invece che, alla luce degli elementi probatori, non sussistesse la ricostruzione alternativa suggerita e che la qualificazione come concorso nelle lesioni/estorsione fosse adeguatamente motivata.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una revisione dei fatti o una valutazione alternativa delle prove: la sede di legittimità verifica errori di diritto o travisamenti macroscopici evidenziabili (es. "doppia conforme") e non semplici divergenze nella valutazione del materiale probatorio.
- Per contestare un "travisamento della prova" è necessario dimostrare che la valutazione dei giudici di merito sia manifestamente incoerente con il compendio probatorio, oppure che il giudice d'appello abbia utilizzato prove non valutate dal primo grado in modo determinante; mere spiegazioni alternative dei fatti non sono sufficienti.
- Quando si contesta la ricostruzione della dinamica (es. natura intimidatoria di contatti o conversazioni), occorre puntare su elementi oggettivi e sull'omissione da parte del giudice di valutare specifiche prove o contraddizioni documentali; va indicato con precisione quale passaggio motivazionale sia viziato.
- L'aggravante "più persone riunite" ha profilo anche oggettivo: per censurarne l'applicazione bisogna mostrare l'assenza di elementi che colleghino il soggetto a una condotta posta in essere da più persone o la mancanza di consapevolezza/colpa quanto all'intervento di più soggetti.
- Se si intende contestare la qualificazione giuridica (p.es. concorso in lesioni vs. art.116 sul ruolo di minore intensità), è utile proporre puntualizzazioni giuridiche precise e, se possibile, elementi probatori nuovi o la prova dell'assenza di collegamenti tra gli episodi.
- In fase di impugnazione, per aumentare le probabilità di successo, è preferibile concentrarsi su errori di diritto, carenze logiche nella motivazione o omissioni probatorie del giudice piuttosto che su ricostruzioni alternative dei fatti.
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