Cassazione Penale, Sentenza n. 17999/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per dichiarazione fraudolenta (art. 2 d.lgs. 74/2000) e contesta: 1) violazione del principio di correlazione (artt. 521 e 522 c.p.p.) per la presunta mutazione della fattispecie da utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a fatture soggettivamente inesistenti; 2) errata qualificazione del rapporto come somministrazione illecita di manodopera invece che contratto d'appalto genuino e carenza dell'elemento oggettivo del reato; 3) assenza del dolo specifico di evasione (art. 2 d.lgs. 74/2000, con richiamo all'art. 43 c.p.); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva qualificata e irrogazione di pena superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato le motivazioni dei giudici di merito. Ha ritenuto che la riqualificazione operata non violi il principio di correlazione, richiamando il consolidato orientamento che l'art. 2 d.lgs. 74/2000 non distingue tra operazioni inesistenti sotto il profilo oggettivo o soggettivo. Ha escluso la possibilità di un sindacato di merito in sede di legittimità sulla valutazione fattuale, sul presupposto che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza di molteplici indici di fittizietà (assenza di immobilizzazioni coerenti con il fatturato, sproporzione tra acquisti e retribuzioni, pagamenti su conto estero poco tracciabile, genericità delle fatture, mancanza di documentazione idonea a identificare i lavoratori). Quanto al dolo specifico, la Corte ha ritenuto sufficiente la ricostruzione del dolo eventuale sulla base degli indici di anomalia e della mancata spiegazione offerta dall'imputato. Sulla determinazione della pena ha giudicato legittima la valutazione del giudice di merito circa equivalenza delle attenuanti con la recidiva qualificata e la lieve scostamento dal minimo edittale, non ravvisando arbitrarietà. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma incriminatrice sull'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti non distingue tra inesistenza oggettiva e soggettiva; pertanto la riqualificazione dal giudice non viola il principio di correlazione se rientra nella stessa fattispecie disciplinata dall'art. 2
Richiamati dal ricorrente in tema di principio di correlazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata perché la fattispecie penale impugnata comprende entrambe le ipotesi di inesistenza
Riferimento al dolo specifico; la Corte ha confermato che il dolo richiesto per l'art. 2 può essere integrato anche in forma di dolo eventuale
Richiami ai limiti dell'appello in relazione alla materia probatoria e alla possibilità di introdurre nuovi mezzi istruttori in appello; la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato abbia potuto difendersi nonostante la riqualificazione
Norma che dispone l'onere delle spese a carico della parte cui è stata dichiarata inammissibile la impugnazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende
art. 81 e art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 81 e art. 99, comma 4, c.p.
Richiamate nell'imputazione originaria (recidiva e profili di determinazione della pena); la Corte ha ritenuto legittimo il bilanciamento tra precedenti e attenuanti
Richiamato implicitamente nella discussione sul giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti e sulla determinazione della pena; la Corte ha riconosciuto la discrezionalità del giudice di merito nella comparazione
Massime di principio
- La mutazione qualificatoria operata dal giudice di merito non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione se la norma incriminatrice abbraccia le diverse modalità contestate (es. art. 2 d.lgs. 74/2000 che non distingue inesistenza oggettiva/soggettiva).
- In sede di legittimità non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio: il ricorso deve censurare la motivazione o l'applicazione del diritto, non proporre una diversa lettura dei fatti già valutati dai giudici di merito.
- La sussistenza di indici convergenti (assenza di mezzi strumentali congrui, sproporzione tra fatturato e costi del personale, genericità delle fatture, pagamenti su conti esteri poco tracciabili, mancanza di documentazione identificativa dei lavoratori) può legittimamente portare a ritenere l'esistenza soggettiva fittizia delle operazioni.
- Il dolo specifico richiesto per il reato di dichiarazione fraudolenta può essere integrato anche dal dolo eventuale; l'assenza di una spiegazione plausibile da parte dell'imputato su elementi anomali può essere valorizzata come indice di conoscenza o accettazione del rischio evasivo.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono discrezionali per il giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se il ragionamento è arbitrario o palesemente illogico.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali o di merito, il ricorrente può essere condannato alle spese e al versamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è essenziale valutare preliminarmente l'ammissibilità e la fondatezza giuridica delle doglianze prima di proporre ricorso.
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