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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04839/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di un assegno. Con il primo motivo denunciava vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e l'assenza di prove idonee a dimostrare che l'assegno fosse nella sua disponibilità. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante della ricettazione di particolare tenuità, assumendo che il bene ricettato dovesse essere ritenuto di valore tenue.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo diretto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti; ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando l'orientamento per cui, in tema di ricettazione, il valore del bene è un parametro solo sussidiario nella valutazione della particolare tenuità e, se non è esiguo, esclude comunque l'attenuante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione degli ulteriori indici della particolare tenuità del fatto, sia sotto il profilo oggettivo dell'entità del profitto sia sotto quello soggettivo della capacità a delinquere.

  • art. 648 c.p.

    Norma di riferimento per il reato di ricettazione, rispetto al quale viene esaminata la possibile attenuante della particolare tenuità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio quando il ricorso si limiti a riproporre doglianze in fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, in assenza di specifica deduzione di travisamenti delle emergenze processuali.
  • In tema di ricettazione, la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva: il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria e, se non è esiguo, la tenuità deve essere esclusa senza necessità di ulteriori apprezzamenti favorevoli.
  • Se il bene ricettato è di valore esiguo, la verifica della particolare tenuità deve comunque considerare anche gli indici di cui all'art. 133 c.p., relativi all'entità del profitto e alla capacità a delinquere dell'agente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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