Cassazione Penale, Sentenza n. 1759/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e cinque reati-fine (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il difensore deduceva errata qualificazione giuridica chiedendo la riqualificazione nella forma minore prevista dall'art. 74, comma 6, e degli illeciti-fine nell'ambito dell'art. 73, comma 5 (fatti di lieve entita), nonche violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si sosteneva che l'attivita fosse limitata a cessioni a singoli consumatori in quantitativi per uso personale e che gli elementi organizzativi non escludessero la configurabilita dell'ipotesi lieve.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto manifestamente infondato e generico il gravame relativo alla qualificazione nella forma minore, ritenendo invece che sussistano elementi sintomatici di un'organizzazione strutturata: approvvigionamento continuo di cocaina, robusta capacità operativa, capillarita della distribuzione, prezzo prestabilito (40 euro per involucro), ruolo di coordinamento svolto da un "centralino" che dirigeva i venditori, disponibilita di bed & breakfast per i pusher, numerosi telefoni dedicati e collegamento con una figura di riferimento in Albania. Tali elementi hanno escluso la configurabilita dell'art. 74, comma 6. Conseguentemente e stata confermata la misura cautelare e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74, comma 6, d.P.R. 9/10/1990, n. 309
La Corte ha ritenuto non configurabile l'ipotesi minore prevista dal comma 6 quando dall'istruttoria emergano elementi di organizzazione e capacita di rifornimento tali da escludere che i sodali avessero programmato esclusivamente fatti di lieve entita
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n. 309
La norma relativa ai delitti di lieve entita consente la qualificazione piu lieve solo se le condotte concrete e la struttura dell'associazione sono compatibili esclusivamente con tali fattispecie; nel caso esaminato i fatti eccedono tale ambito
Codice di procedura penale - art. 125
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 125, comma 3 (motivazione del provvedimento) e stata ritenuta generica e non adeguatamente confrontata con la motivazione del giudice del riesame
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020 - art. 23
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137, conv. dalla L. 18/12/2020
E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento in mancanza di richiesta di discussione orale, con deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale
Codice di procedura penale - art. 616
In caso di ricorso dichiarato inammissibile il giudice puo condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della Cassa delle ammende; tale sanzione e stata applicata
Massime di principio
- L'ipotesi di associazione "minore" (art. 74, comma 6) richiede che i partecipi abbiano programmato esclusivamente fatti di lieve entita e che la struttura e le modalita operative siano incompatibili con attivita piu gravi
- Elementi come approvvigionamento continuo, ampia rete di venditori attivi contemporaneamente, ruoli di coordinamento (es. "centralino"), disponibilita di alloggi per pusher, numerosi telefoni dedicati e collegamenti con fornitori esteri sono sintomatici di organizzazione e escludono la forma minore
- Cessioni a singoli consumatori non escludono automaticamente la configurazione di una organizzazione piu grave se tali cessioni sono inserite in un sistema strutturato e capillare
- Le impugnazioni generiche o che decontestualizzano parti della motivazione del giudice sono destinate a fallire: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione svolta dal giudice di merito
- Sul piano processuale, in assenza di richiesta di discussione orale si puo procedere per iscritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020; l'inammissibilita comporta possibili condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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