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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28053/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 20/09/2024. Dal testo emerge che le censure riguardavano, da un lato, la mancata applicazione di una causa di giustificazione invocata dalla difesa, anche sotto il profilo della sua eventuale putatività, e, dall'altro, la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano sostanzialmente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, con argomentazioni ritenute corrette, puntuali e logiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non fossero proponibili in sede di legittimità perché ripetitive di questioni già vagliate nel merito e disattese con motivazione immune da vizi logici. In particolare, la sentenza impugnata aveva escluso i presupposti della causa di giustificazione invocata, anche sotto il profilo putativo, e aveva negato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la gravità oggettiva della condotta e l'intensità del dolo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta è oggettivamente grave e il dolo è intenso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La causa di giustificazione invocata dalla difesa deve trovare effettivo riscontro nelle emergenze processuali; in mancanza, e a maggior ragione se manca anche la base per una sua configurabilità putativa, la relativa censura non può essere accolta.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa valorizzando la gravità oggettiva della condotta e l'intensità del dolo come indici incompatibili con la non punibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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