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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46063/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Milano ai soli fini civili, contestando: (1) l'errata applicazione dell'art. 616, comma 2, c.p., nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto assente il "nocumento" derivante dalla rivelazione di corrispondenza riservata, sostenendo che il giudice di appello si era limitato a riconoscere solo una "generica compromissione della strategia processuale" anziché valutare tutti gli elementi (danno patrimoniale per bonifica e ripristino del sistema, danno morale e effetti sulla controversia giuslavoristica); (2) la carenza e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), in particolare rispetto alla revoca integrale della provvisionale già riconosciuta in favore della parte civile nonostante la conferma della condanna e del risarcimento generico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il concetto di "nocumento" ai sensi dell'art. 616, comma 2, c.p. va inteso in senso ampio e comprende pregiudizi giuridicamente rilevanti anche non patrimoniali; la diffusione a una persona specifica di corrispondenza riservata (anche in vista di una contesa disciplinare/giudiziaria) costituisce di per sé nocumento. Di conseguenza la revoca integrale della provvisionale da parte della Corte d'Appello è risultata immotivata e la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese di questo grado. Residua la statuizione penale confermata nel resto.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 2, cod. pen.

    Il "nocumento" richiesto dalla norma va interpretato in senso ampio: qualsiasi pregiudizio giuridicamente apprezzabile, anche non patrimoniale (morale, violazione della riservatezza), integrazione del reato quando vi sia la rivelazione di notizie destinate a rimanere riservate e giuridicamente rilevanti.

  • art. 615-ter, comma 2, cod. pen.

    Riconosciuta la responsabilità per accesso abusivo e mantenimento illegittimo nel sistema informatico; la conferma della condanna ai sensi di questa norma rende ingiustificata la revoca della provvisionale senza adeguata motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Gli argomenti dedotti con riferimento a violazione di legge (lett. b) e carenza/contraddittorietà della motivazione (lett. e) sono idonei a fondare il ricorso per cassazione ai fini civili quando incidono sulla determinazione del danno o sulla provvisionale.

  • articoli 621 e 622 cod. pen. (richiamati in giurisprudenza)

    La giurisprudenza richiamata estende la nozione di nocumento anche ad ipotesi analoghe (segreti, rivelazione professionale), confermando che il nocumento non è limitato al danno patrimoniale immediato.

Massime di principio

  • Il "nocumento" richiesto per configurare la rivelazione di corrispondenza ai sensi dell'art. 616 comma 2 c.p. comprende qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante, anche non patrimoniale (es. violazione della riservatezza, danno morale, vantaggi processuali della parte destinataria).
  • La semplice divulgazione a persona determinata di corrispondenza riservata, specialmente quando riguarda rapporti confidenziali con avvocati o atti di contestazione disciplinare, può costituire nocumento indipendentemente dall'esito della successiva controversia.
  • La parte civile ha interesse ad impugnare ai fini civili quando una diversa qualificazione del fatto può incidere sulla quantificazione del danno o sulla provvisionale; l'impugnazione è quindi ammissibile anche se limitata agli aspetti civili.
  • La revoca o modifica di una provvisionale deve essere adeguatamente motivata: non è compatibile revocarla integralmente se la condanna penale relativa al fatto non è stata riformata senza una motivazione che giustifichi la diversa decisione civile.
  • Nella valutazione del nocumento il giudice deve considerare la concreta offensività della condotta e gli effetti sulla sfera della riservatezza, non soltanto la diminuzione patrimoniale immediata.
  • Se la Cassazione annulla limitatamente agli effetti civili, il giudice civile è tenuto a riesaminare e rideterminare la provvisionale e il ristoro del danno alla luce dei principi affermati.

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