Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr, secondo quanto riportato nel testo disponibile. Dal testo non emerge ulteriormente l'importo completo della somma dovuta né altri dettagli decisori.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/05/2025. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto attribuire un maggior peso alle attenuanti generiche rispetto all'aggravante contestata e alla recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza non è scrutinabile in sede di legittimità nei termini in cui è stata proposta ed è comunque manifestamente infondata, perché la motivazione di merito era congrua, non illogica e aveva già riconosciuto le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante e alla recidiva, senza emergere elementi favorevoli idonei a fondare un giudizio di prevalenza. La censura è stata inoltre ritenuta generica, perché non confrontava adeguatamente le ragioni della sentenza impugnata con quelle dell'impugnazione.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute e valutate nel bilanciamento con aggravanti e recidiva; in sede di legittimità la censura è inammissibile se mira solo a sostituire la valutazione di merito, in assenza di manifesta illogicità della motivazione.
La recidiva può essere posta in equivalenza con le attenuanti generiche; la sua considerazione nel giudizio di bilanciamento esclude che possa pretendersi in cassazione un diverso apprezzamento di merito senza specifiche censure argomentative.
Il vizio di motivazione e la violazione di legge sono deducibili in cassazione solo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità; non è ammessa una rivalutazione del merito sulla graduazione delle attenuanti quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, quando sia stata già operata una valutazione di equivalenza con aggravanti e recidiva, attiene di regola al merito e non può essere trasformata in un vizio di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è congrua e priva di evidenti illogicità.
- In cassazione è inammissibile la censura che si limiti a contestare in modo generico la mancata prevalenza delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni del giudice di merito.
- La motivazione sulla scelta del trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto dell'assenza di elementi positivi ulteriori e dell'avvenuto bilanciamento tra attenuanti, aggravanti e recidiva; in tal caso la Corte di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La mancata specificità del motivo di ricorso, per carenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e le doglianze formulate, determina l'inammissibilità del ricorso.
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