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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9964/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva condannati per ricettazione (riqualificando l'originaria accusa di riciclaggio). Lagioia censura la mancanza di valutazione dei parametri soggettivi (caratteristiche della condotta, personalità, condotta successiva, processo motivazionale, contesto) e sostiene che la sua condotta fosse colposa e non dolosa; lamenta inoltre la negazione delle attenuanti generiche nonostante ruolo marginale, comportamento collaborativo e precedenti non gravi. Di Vincenzo deduce che le sue confessioni di essere l'autore del furto non sono state adeguatamente valutate e che la motivazione è illogica. Acri contesta che non è stato provato che avesse la disponibilità dell'autovettura e che la Corte d'appello abbia errato nella valutazione delle attenuanti e della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi: ha ritenuto che i ricorsi non abbiano specificamente contrastato le argomentazioni della Corte d'appello (violazione del requisito di specificità degli artt. 581 e 591 c.p.p.) e, in concreto, ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la motivazione di merito. Quanto a fatti: la Corte d'appello aveva evidenziato elementi a sostegno della consapevolezza (tentativo di fuga di Lagioia, chiamate coi coimputati, mancata spiegazione su cosa stesse andando a prelevare), l'inattendibilità delle autodichiarazioni di Di Vincenzo (incongruenze tra dichiarazioni e riscontro probatorio sugli attrezzi) e l'assenza di spiegazioni di Acri circa la sua presenza sul luogo. La Cassazione ha quindi confermato l'inammissibilità dei ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata dai ricorrenti per sostenere la necessità della personalizzazione della responsabilità penale e la distinzione tra dolo e colpa; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la motivazione di merito avesse violato tali principi, esaminando la valutazione dei fatti operata dalla Corte d'appello.

  • Codice Penale, art. 42

    Invocato dai ricorrenti con riferimento alla distinzione tra responsabilità dolosa e colposa; la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente valutato gli elementi di fatto indicativi del dolo, respingendo l'argomento.

  • Codice di Procedura Penale, art. 581

    Norma sul contenuto dei motivi di impugnazione (specificità): la Corte ha applicato il principio per dichiarare inammissibili i ricorsi che riproponevano pedissequamente i motivi d'appello senza confutare punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata.

  • Codice di Procedura Penale, art. 591

    Richiesto come principio formale sulla specificazione dei motivi di ricorso in Cassazione; utilizzato insieme all'art. 581 c.p.p. per valutare l'ammissibilità delle impugnazioni.

  • Codice di Procedura Penale, art. 616

    Norma che autorizza la Corte a condannare la parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ove del caso, a una somma alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per infliggere la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve confrontarsi specificamente e punto per punto con le argomentazioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi di appello senza confutazione motivata rende il ricorso inammissibile.
  • Per sostenere l'assenza di dolo rispetto a una condotta riconducibile a reato doloso è necessario contestare e confutare i concreti elementi di fatto (comportamenti di fuga, comunicazioni con coimputati, altre circostanze probatorie) da cui la corte di merito ha desunto la consapevolezza.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e la sua motivazione è sindacabile in sede di legittimità solo se manifesta illogicità o contraddittorietà; scelte valutative ben motivate non vengono annullate in Cassazione.
  • La scelta del rito abbreviato comporta già una riduzione di pena 'ex lege' e non può essere usata automaticamente come ulteriore circostanza attenuante per evitare una duplicazione di benefici.
  • Le confessioni del reo devono essere coerenti con gli altri riscontri probatori; incongruenze possono legittimare la valutazione di inattendibilità da parte del giudice di merito.
  • La presenza ingiustificata sul luogo del reato o il comportamento processuale (es. tentativo di fuga) possono essere elementi idonei a fondare l'addebito di ricettazione anche in assenza di prova di 'titolarità' diretta dell'oggetto, se non adeguatamente giustificati.

Testo integrale

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